Art. 2265 c.c. Patto leonino
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
1. È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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