Art. 2265 c.c. Patto leonino

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.