Art. 2256 c.c. Uso illegittimo delle cose sociali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.