Art. 2260 c.c. Diritti e obblighi degli amministratori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.
2. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.