Art. 2260 c.c. Diritti e obblighi degli amministratori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

2. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.