Art. 2266 c.c. Rappresentanza della società

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

2. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

3. Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.