Art. 2257 c.c. Amministrazione disgiuntiva

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

2. Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

3. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione.

Testo in vigore dal 20 novembre 2020

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.