Art. 2254 c.c. Garanzia e rischi dei conferimenti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
2. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.