Art. 2253 c.c. Conferimenti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
2. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.