Art. 2253 c.c. Conferimenti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

2. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.