Art. 2255 c.c. Conferimento di crediti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.