Art. 2259 c.c. Revoca della facoltà di amministrare

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

2. L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.

3. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.