Art. 2259 c.c. Revoca della facoltà di amministrare
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.
2. L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.
3. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.