Art. 2252 c.c. Modificazioni del contratto sociale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.
1. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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