Art. 2252 c.c. Modificazioni del contratto sociale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.