Art. 1882 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1882 c.c. apre il capo XX del titolo III del libro quarto, dedicato all’assicurazione, e ne fornisce la nozione. È la norma che definisce il tipo contrattuale e, con esso, il confine tra ciò che è assicurazione e ciò che non lo è: un confine oggi decisivo, perché sotto la veste di polizze sono stati collocati prodotti con finalità prevalentemente di investimento.

La funzione del contratto è il trasferimento del rischio: l’assicurato, a fronte di un costo certo e contenuto (il premio), si libera dalle conseguenze economiche di un evento incerto e potenzialmente rovinoso, che l’assicuratore è in grado di sopportare grazie alla mutualizzazione di una massa di rischi omogenei e al calcolo statistico. Il testo è invariato dal 1942; l’attività assicurativa è disciplinata dal codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

Contenuto della disposizione

Gli elementi della fattispecie sono:

  • le parti: l’assicuratore, che deve essere un’impresa autorizzata, e il contraente, che può coincidere o no con l’assicurato e con il beneficiario;
  • il premio: il corrispettivo dovuto dal contraente, in sinallagma con l’assunzione del rischio e non con il pagamento dell’indennizzo;
  • il rischio: l’evento futuro e incerto che costituisce la causa del contratto; se manca o cessa di esistere, il contratto è nullo o si scioglie (artt. 1895 e 1896 c.c.);
  • la prestazione dell’assicuratore, che dà luogo ai due rami tipici.

Nell’assicurazione contro i danni l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto da un sinistro: la prestazione ha funzione indennitaria e non può eccedere il pregiudizio effettivo. Nell’assicurazione sulla vita l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, come la morte o la sopravvivenza a una certa data; la prestazione è predeterminata e svolge una funzione di previdenza e di risparmio.

Profili applicativi

Due questioni dominano la casistica recente. La prima è la qualificazione delle polizze linked, nelle quali la prestazione è collegata al valore di fondi (unit linked) o di indici (index linked). Se il contraente sopporta per intero il rischio di andamento dell’investimento e l’assicuratore non assume un rischio demografico apprezzabile, il contratto non è un’assicurazione sulla vita ma un prodotto finanziario, soggetto al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Indici sintomatici sono l’assenza di garanzia del capitale, la possibilità di perdita totale e una maggiorazione per il caso di morte irrisoria. Le conseguenze sono rilevanti: nullità per mancanza del contratto quadro scritto, responsabilità per violazione degli obblighi informativi, restituzione del premio.

La seconda è il principio indennitario nell’assicurazione contro i danni, che vieta all’assicurato di lucrare sul sinistro. L’indennizzo percepito dal proprio assicuratore va detratto dal risarcimento dovuto dal terzo responsabile, anche se l’assicuratore non esercita la surrogazione; il cumulo è invece ammesso per l’assicurazione sulla vita. L’assicurazione contro gli infortuni non mortali appartiene al ramo danni.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 22 maggio 2018, n. 12565: nell’assicurazione contro i danni l’indennità è erogata in funzione di risarcimento del medesimo pregiudizio; il danno da fatto illecito va perciò liquidato sottraendo l’indennità riscossa dall’assicurato, e la surrogazione dell’assicuratore opera automaticamente con il pagamento, senza che la sua inerzia restituisca all’assicurato il diritto verso il responsabile.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 29 dicembre 2023, n. 36486: il danneggiato non può cumulare il rimborso delle spese mediche ottenuto dalla propria polizza danni con il risarcimento delle stesse voci a carico del responsabile; il cumulo è ammesso soltanto per l’assicurazione sulla vita, che ha funzione di risparmio e non risarcitoria.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 maggio 2026, n. 13648: l’assicurazione privata contro gli infortuni non mortali rientra nelle assicurazioni contro i danni dell’art. 1882 c.c. e soggiace al principio indennitario, di ordine pubblico; ne derivano il divieto di cumulo degli indennizzi di più polizze e l’obbligo di avviso dell’art. 1910 c.c.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 26 luglio 2024, n. 21022: la qualificazione di una polizza unit linked è questione di diritto; non basta a fare un’assicurazione sulla vita la previsione di un pagamento in caso di morte, occorre una prestazione fondata sulla tecnica assicurativa e un indennizzo di reale utilità, sicché il contratto che può non dare alcun indennizzo in caso di morte è un investimento.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 31 gennaio 2024, n. 2922: nelle polizze index o unit linked l’assenza di garanzia del capitale e la rilevante perdita del premio sono indici univoci della natura finanziaria; la polizza stipulata dopo il d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 senza un contratto quadro scritto è nulla.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 9 aprile 2024, n. 9418: le polizze unit linked che garantiscono, in tutto o in parte, la restituzione del capitale con una maggiorazione conservano natura assicurativa, perché l’assicuratore assume il rischio demografico; nelle polizze pure, in cui la somma dipende solo dal valore delle quote, il rischio demografico è soltanto apparente.
  • Cassazione civile, sez. III, 5 marzo 2019, n. 6319: la causa del contratto di assicurazione risiede nel trasferimento del rischio, che deve esistere alla stipula a pena di nullità; il giudice deve valutare se la copertura per il caso di morte sia tanto irrisoria da rendere apparente la componente assicurativa della polizza linked.

Rapporti con altre norme

L’art. 1883 c.c. riserva l’esercizio dell’assicurazione alle imprese autorizzate; l’art. 1888 c.c. regola la prova del contratto; gli artt. 1892-1898 c.c. disciplinano la rappresentazione e le variazioni del rischio; gli artt. 1895 e 1896 c.c. la sua inesistenza e cessazione. Le norme sull’assicurazione contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.) attuano il principio indennitario: interesse all’assicurazione, limite del valore, sovrassicurazione, assicurazione presso più assicuratori, surrogazione. Le norme sull’assicurazione sulla vita sono negli artt. 1919-1927 c.c.; l’art. 1932 c.c. elenca le disposizioni inderogabili se non in senso più favorevole all’assicurato. Completano il quadro il d.lgs. n. 209/2005, in particolare l’art. 2 sulla classificazione dei rami, e, per i prodotti finanziari assicurativi, gli artt. 21, 23 e 25-bis del d.lgs. n. 58/1998.