Art. 1882 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1882 c.c. apre il capo XX del titolo III del libro quarto, dedicato all’assicurazione, e ne fornisce la nozione. È la norma che definisce il tipo contrattuale e, con esso, il confine tra ciò che è assicurazione e ciò che non lo è: un confine oggi decisivo, perché sotto la veste di polizze sono stati collocati prodotti con finalità prevalentemente di investimento.
La funzione del contratto è il trasferimento del rischio: l’assicurato, a fronte di un costo certo e contenuto (il premio), si libera dalle conseguenze economiche di un evento incerto e potenzialmente rovinoso, che l’assicuratore è in grado di sopportare grazie alla mutualizzazione di una massa di rischi omogenei e al calcolo statistico. Il testo è invariato dal 1942; l’attività assicurativa è disciplinata dal codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Contenuto della disposizione
Gli elementi della fattispecie sono:
Nell’assicurazione contro i danni l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto da un sinistro: la prestazione ha funzione indennitaria e non può eccedere il pregiudizio effettivo. Nell’assicurazione sulla vita l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, come la morte o la sopravvivenza a una certa data; la prestazione è predeterminata e svolge una funzione di previdenza e di risparmio.
Profili applicativi
Due questioni dominano la casistica recente. La prima è la qualificazione delle polizze linked, nelle quali la prestazione è collegata al valore di fondi (unit linked) o di indici (index linked). Se il contraente sopporta per intero il rischio di andamento dell’investimento e l’assicuratore non assume un rischio demografico apprezzabile, il contratto non è un’assicurazione sulla vita ma un prodotto finanziario, soggetto al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Indici sintomatici sono l’assenza di garanzia del capitale, la possibilità di perdita totale e una maggiorazione per il caso di morte irrisoria. Le conseguenze sono rilevanti: nullità per mancanza del contratto quadro scritto, responsabilità per violazione degli obblighi informativi, restituzione del premio.
La seconda è il principio indennitario nell’assicurazione contro i danni, che vieta all’assicurato di lucrare sul sinistro. L’indennizzo percepito dal proprio assicuratore va detratto dal risarcimento dovuto dal terzo responsabile, anche se l’assicuratore non esercita la surrogazione; il cumulo è invece ammesso per l’assicurazione sulla vita. L’assicurazione contro gli infortuni non mortali appartiene al ramo danni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1883 c.c. riserva l’esercizio dell’assicurazione alle imprese autorizzate; l’art. 1888 c.c. regola la prova del contratto; gli artt. 1892-1898 c.c. disciplinano la rappresentazione e le variazioni del rischio; gli artt. 1895 e 1896 c.c. la sua inesistenza e cessazione. Le norme sull’assicurazione contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.) attuano il principio indennitario: interesse all’assicurazione, limite del valore, sovrassicurazione, assicurazione presso più assicuratori, surrogazione. Le norme sull’assicurazione sulla vita sono negli artt. 1919-1927 c.c.; l’art. 1932 c.c. elenca le disposizioni inderogabili se non in senso più favorevole all’assicurato. Completano il quadro il d.lgs. n. 209/2005, in particolare l’art. 2 sulla classificazione dei rami, e, per i prodotti finanziari assicurativi, gli artt. 21, 23 e 25-bis del d.lgs. n. 58/1998.