Art. 1900 c.c. Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

2. L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.

3. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1900 c.c. si colloca nella sezione dedicata all’assicurazione contro i danni e individua un limite soggettivo del rischio assicurabile. Il contratto di assicurazione trasferisce sull’assicuratore il rischio di un evento futuro e incerto: se l’evento è provocato volontariamente, o con grave negligenza, da chi beneficia della copertura, viene meno l’alea che giustifica lo scambio tra premio e indennizzo e la garanzia diventerebbe un incentivo a cagionare il sinistro. La norma tutela quindi la funzione tipica del contratto e l’interesse generale a che l’assicurazione non si trasformi in strumento di arricchimento o di deresponsabilizzazione.

Il testo è quello originario del codice del 1942 e non ha subito modifiche.

Contenuto della disposizione

La disposizione si articola in tre regole.

  • Primo comma: l’assicuratore non risponde dei sinistri cagionati da dolo (volontà dell’evento) o da colpa grave (inosservanza macroscopica delle regole minime di prudenza) del contraente, dell’assicurato o del beneficiario. L’esclusione per dolo è inderogabile; quella per colpa grave può essere superata da un patto contrario, cioè da una clausola che estenda la copertura anche ai sinistri gravemente colposi.
  • Secondo comma: l’assicuratore risponde invece dei sinistri dovuti a dolo o colpa grave delle persone del cui fatto l’assicurato deve rispondere, come dipendenti, preposti o familiari; il rischio della condotta altrui rientra nella normale area di copertura.
  • Terzo comma: l’assicuratore è comunque obbligato, nonostante qualsiasi patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana (ad esempio il soccorso a persone in pericolo) o a tutela di interessi comuni con l’assicuratore (tipicamente il salvataggio della cosa assicurata).

La norma è propria dell’assicurazione contro i danni, ma la giurisprudenza ne ha fatto applicazione anche alle polizze infortuni e salute; per l’assicurazione della responsabilità civile resta ferma la regola specifica dell’art. 1917 c.c., che esclude i danni derivanti da fatti dolosi.

Profili applicativi

Il primo problema pratico è l’onere della prova. Il dolo e la colpa grave dell’assicurato sono fatti impeditivi del diritto all’indennizzo: spetta all’assicuratore dimostrarli, mentre l’assicurato deve provare soltanto il sinistro rientrante nel rischio garantito e il danno. Diverso è il caso in cui l’assicuratore contesti che l’evento rientri nell’oggetto della garanzia: allora non solleva un’eccezione in senso proprio e l’onere resta sull’assicurato.

Il secondo profilo riguarda il nesso causale: non occorre che la condotta gravemente colposa sia la causa unica del sinistro, essendo sufficiente che vi abbia concorso. Nella casistica ricorrono la guida in stato di ebbrezza nelle polizze infortuni, la custodia negligente di chiavi o valori nelle polizze furto, l’inosservanza di prescrizioni antincendio.

Il terzo profilo è quello delle clausole contrattuali. La clausola che riproduce l’esclusione per dolo o colpa grave non è vessatoria, perché ripete la legge; lo è invece quella che amplia l’esclusione alla colpa lieve o ai fatti dei dipendenti, derogando a sfavore dell’assicurato al primo o al secondo comma, e richiede perciò la specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341 c.c. Errore frequente è invocare l’esclusione sulla base di clausole generiche senza verificarne la sottoscrizione specifica.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 21 settembre 2021, n. 25510: la colpa grave dell’assicurato o del beneficiario, che esclude la garanzia ai sensi dell’art. 1900 c.c., configura un fatto impeditivo e deve essere provata dall’assicuratore; resta invece a carico dell’assicurato la prova che si sia verificato un evento coperto dalla polizza.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 13 luglio 2018, n. 18532: ai fini della colpa grave non è necessario che la condotta dell’assicurato sia la causa unica del danno, bastando un nesso di causalità materiale secondo il criterio della condicio sine qua non temperato dalla regolarità causale; la valutazione in concreto spetta al giudice di merito.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 11 maggio 2015, n. 9448: la clausola che esclude l’indennizzo per sinistri causati con dolo o colpa grave riproduce l’art. 1900 c.c. e non è vessatoria; la guida con tasso alcolemico superiore al limite di legge fa presumere la colpa grave, salva prova contraria dell’assicurato.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 8 agosto 2023, n. 24195: la clausola di una polizza di tutela legale che esclude soltanto i fatti dolosi costituisce un patto contrario favorevole all’assicurato, perché restringe l’esclusione legale per colpa grave; il carattere doloso va riferito ai fatti accertati e non alla mera imputazione penale, sicché l’archiviazione lascia operare la copertura.
  • Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 1990, n. 4041: la clausola che esclude l’indennizzo anche per colpa lieve dell’assicurato limita la responsabilità dell’assicuratore oltre quanto previsto dalla legge e richiede la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c.
  • Cassazione civile, sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1430: se l’assicuratore risponde del sinistro dovuto a dolo o colpa grave dei dipendenti, a maggior ragione risponde di quello imputabile a un terzo legato contrattualmente all’assicurato, come il noleggiatore del veicolo; la clausola contraria è vessatoria e richiede specifica approvazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 1900 c.c. va letto con l’art. 1882 c.c., che definisce la causa del contratto come trasferimento del rischio, e con l’art. 1895 c.c., che sanziona con la nullità il contratto privo di rischio. Nell’assicurazione della responsabilità civile la regola speciale è l’art. 1917 c.c. Il terzo comma si coordina con l’obbligo di salvataggio dell’art. 1914 c.c. e con la relativa sanzione dell’art. 1915 c.c. Per le clausole che ampliano le esclusioni operano l’art. 1341 c.c. e, nei contratti con il consumatore, gli artt. 33 ss. del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).