Art. 1900 c.c. Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
2. L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.
3. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1900 c.c. si colloca nella sezione dedicata all’assicurazione contro i danni e individua un limite soggettivo del rischio assicurabile. Il contratto di assicurazione trasferisce sull’assicuratore il rischio di un evento futuro e incerto: se l’evento è provocato volontariamente, o con grave negligenza, da chi beneficia della copertura, viene meno l’alea che giustifica lo scambio tra premio e indennizzo e la garanzia diventerebbe un incentivo a cagionare il sinistro. La norma tutela quindi la funzione tipica del contratto e l’interesse generale a che l’assicurazione non si trasformi in strumento di arricchimento o di deresponsabilizzazione.
Il testo è quello originario del codice del 1942 e non ha subito modifiche.
Contenuto della disposizione
La disposizione si articola in tre regole.
La norma è propria dell’assicurazione contro i danni, ma la giurisprudenza ne ha fatto applicazione anche alle polizze infortuni e salute; per l’assicurazione della responsabilità civile resta ferma la regola specifica dell’art. 1917 c.c., che esclude i danni derivanti da fatti dolosi.
Profili applicativi
Il primo problema pratico è l’onere della prova. Il dolo e la colpa grave dell’assicurato sono fatti impeditivi del diritto all’indennizzo: spetta all’assicuratore dimostrarli, mentre l’assicurato deve provare soltanto il sinistro rientrante nel rischio garantito e il danno. Diverso è il caso in cui l’assicuratore contesti che l’evento rientri nell’oggetto della garanzia: allora non solleva un’eccezione in senso proprio e l’onere resta sull’assicurato.
Il secondo profilo riguarda il nesso causale: non occorre che la condotta gravemente colposa sia la causa unica del sinistro, essendo sufficiente che vi abbia concorso. Nella casistica ricorrono la guida in stato di ebbrezza nelle polizze infortuni, la custodia negligente di chiavi o valori nelle polizze furto, l’inosservanza di prescrizioni antincendio.
Il terzo profilo è quello delle clausole contrattuali. La clausola che riproduce l’esclusione per dolo o colpa grave non è vessatoria, perché ripete la legge; lo è invece quella che amplia l’esclusione alla colpa lieve o ai fatti dei dipendenti, derogando a sfavore dell’assicurato al primo o al secondo comma, e richiede perciò la specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341 c.c. Errore frequente è invocare l’esclusione sulla base di clausole generiche senza verificarne la sottoscrizione specifica.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1900 c.c. va letto con l’art. 1882 c.c., che definisce la causa del contratto come trasferimento del rischio, e con l’art. 1895 c.c., che sanziona con la nullità il contratto privo di rischio. Nell’assicurazione della responsabilità civile la regola speciale è l’art. 1917 c.c. Il terzo comma si coordina con l’obbligo di salvataggio dell’art. 1914 c.c. e con la relativa sanzione dell’art. 1915 c.c. Per le clausole che ampliano le esclusioni operano l’art. 1341 c.c. e, nei contratti con il consumatore, gli artt. 33 ss. del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).