Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

2. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1893 c.c. completa la disciplina delle dichiarazioni precontrattuali del contraente, regolando il caso in cui le dichiarazioni inesatte o le reticenze non siano accompagnate da dolo o colpa grave. È l’ipotesi dell’errore incolpevole o della negligenza lieve: il contraente che ignora di essere malato, che fraintende una domanda del questionario, che omette per svista un dato di modesta evidenza.

Il legislatore ha qui bilanciato due esigenze. Non sarebbe giusto sanzionare con l’invalidità del contratto chi ha agito in buona fede; ma neppure sarebbe giusto costringere l’assicuratore a sopportare, al prezzo pattuito, un rischio diverso e più grave di quello rappresentato. La soluzione è di carattere proporzionale: il contratto resta valido, l’assicuratore può sciogliersene per il futuro e, per il passato, la prestazione è ricondotta all’equilibrio tra premio e rischio reale. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma esclude l’annullamento e attribuisce all’assicuratore il diritto di recedere dal contratto, mediante dichiarazione all’assicurato da rendere entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza. Il recesso opera per il futuro e non travolge il rapporto già svolto.

Il secondo comma regola il sinistro verificatosi prima che l’assicuratore abbia conosciuto l’inesattezza o abbia dichiarato di recedere. In tal caso l’indennizzo non è negato, ma ridotto in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. È la cosiddetta regola proporzionale: se il premio corretto fosse stato doppio, l’assicurato riceverà la metà della somma dovuta.

  • presupposti comuni all’art. 1892 c.c.: dichiarazione inesatta o reticente e sua rilevanza per la valutazione del rischio;
  • presupposto differenziale: assenza sia di dolo sia di colpa grave;
  • effetti: recesso per il futuro e riduzione proporzionale per il sinistro anteriore, mai l’annullamento e mai il pagamento integrale.

Profili applicativi

Nella pratica processuale l’art. 1893 c.c. è spesso invocato dall’assicurato in via subordinata: se il giudice esclude il dolo e la colpa grave, la conseguenza non è il pagamento dell’intero indennizzo, ma la sua riduzione. Per calcolarla occorre accertare quale premio l’assicuratore avrebbe applicato conoscendo il rischio reale, di regola sulla base delle tariffe in uso presso la compagnia; se risulta che il rischio non sarebbe stato assunto a nessun prezzo, la riduzione può spingersi fino ad azzerare la prestazione.

Spetta all’assicuratore provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate erano rilevanti per la conclusione del contratto; spetta invece all’assicurato provare che l’assicuratore conosceva comunque il vero stato delle cose, nel qual caso nessuna conseguenza può derivare dall’inesattezza. Le circostanze notorie, o che l’assicuratore avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza professionale, non possono essergli opposte come reticenza dell’assicurato. La distinzione tra colpa grave e colpa lieve, che separa l’art. 1892 dall’art. 1893 c.c., è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 1998, n. 4913: l’art. 1892 c.c. presuppone inesattezze e reticenze dovute a dolo o colpa grave, mentre l’art. 1893 c.c., che prevede soltanto il recesso dell’assicuratore, presuppone che manchino sia il dolo sia la colpa grave; l’accertamento è di fatto e riservato al giudice di merito.
  • Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2000, n. 15939: anche la riduzione proporzionale dell’indennità richiede l’assenza di dolo e di colpa grave; spetta all’assicuratore provare la rilevanza delle circostanze taciute ai fini della conclusione del contratto, e all’assicurato provare che l’assicuratore conosceva la reale situazione del bene e l’effettiva entità del rischio.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 luglio 1991, n. 7697: le inesattezze su circostanze che l’assicuratore conosce o dovrebbe conoscere perché notorie non violano il dovere di collaborazione del contraente e vanno imputate all’assicuratore, sicché non giustificano la riduzione dell’indennizzo. Nel caso deciso si trattava dell’aumento della portata di un autocarro disposto con decreto ministeriale.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 22 giugno 2026, n. 21150: la reticenza incolpevole non incide sulla causa del contratto né lo invalida, ma comporta unicamente la riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dal secondo comma; ha perciò errato il giudice di merito che, escluso il dolo e la colpa grave, aveva condannato l’assicuratore al pagamento integrale.

Rapporti con altre norme

L’art. 1893 c.c. va letto in coppia con l’art. 1892 c.c., di cui condivide il presupposto oggettivo e il termine trimestrale, ma dal quale si distingue per l’elemento soggettivo e per i rimedi. La regola proporzionale si ritrova, con diversa funzione, nell’art. 1898 c.c. sull’aggravamento del rischio sopravvenuto e nell’art. 1907 c.c. sull’assicurazione parziale. Nell’assicurazione sulla vita l’art. 1926 c.c. disciplina i mutamenti di professione o di attività dell’assicurato. Il recesso segue le regole generali dell’art. 1373 c.c. e la forma scritta richiesta per il contratto (art. 1888 c.c.). L’art. 1932 c.c. consente deroghe solo in senso più favorevole all’assicurato.