Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.

2. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.

3. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

4. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

5. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1898 c.c. disciplina l’aggravamento del rischio sopravvenuto nel corso del rapporto assicurativo. Mentre gli artt. 1892 e 1893 c.c. tutelano l’equilibrio tra rischio e premio al momento della conclusione del contratto, questa norma lo protegge nella fase di esecuzione: il premio è stato calcolato su un certo stato di cose, e se questo muta in peggio l’assicuratore deve essere messo in grado di reagire.

La disposizione costituisce il pendant dell’art. 1897 c.c. sulla diminuzione del rischio e attua, nel contratto di durata, il principio di corrispettività tra premio e rischio assunto. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma impone al contraente l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se fossero esistiti e fossero stati conosciuti alla stipula, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.

Il secondo e il terzo comma attribuiscono all’assicuratore il diritto di recedere, con comunicazione scritta entro un mese dall’avviso o dalla conoscenza altrimenti acquisita. Il recesso ha effetto immediato se l’assicuratore non avrebbe assunto il rischio aggravato; ha effetto dopo quindici giorni se avrebbe chiesto soltanto un premio maggiore. Il quarto comma gli riconosce i premi del periodo in corso al momento della comunicazione del recesso.

Il quinto comma regola il sinistro avvenuto prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso: l’assicuratore non risponde se l’aggravamento è tale che non avrebbe consentito l’assicurazione; altrimenti la somma dovuta è ridotta in proporzione al rapporto tra il premio stabilito e quello che sarebbe stato fissato per il rischio maggiore.

  • aggravamento rilevante: aumento della probabilità o dell’entità del sinistro che altera l’equilibrio tra rischio e premio oltre la normale alea;
  • novità: il mutamento non era previsto né prevedibile alla stipula;
  • permanenza: è irrilevante il mutamento meramente episodico o transitorio.

Profili applicativi

Il primo passaggio è distinguere l’aggravamento sopravvenuto dalla divergenza originaria tra rischio dichiarato e rischio reale. Se le condizioni esistenti al sinistro erano già presenti alla stipula, non si applica l’art. 1898 c.c. ma gli artt. 1892 e 1893 c.c., con presupposti ed effetti diversi. Errore frequente delle compagnie è invocare l’aggravamento per circostanze originarie.

Quanto alla prova, l’assicuratore deve dedurre e dimostrare i fatti che integrano l’aggravamento e la loro incidenza sul rischio, valutata ex ante e non in base al successivo andamento dei sinistri; l’assicurato deve invece provare di aver dato tempestivo avviso, oppure che l’assicuratore era comunque a conoscenza dell’aggravamento. L’esclusione totale dell’indennizzo richiede l’accertamento in concreto che l’assicuratore non avrebbe assunto il rischio; in mancanza, si applica la riduzione proporzionale. Le parti possono qualificare convenzionalmente come aggravamento determinate circostanze, rendendo superflua la verifica in concreto della loro incidenza. Casi tipici riguardano l’abbandono o la mancata custodia dei locali assicurati contro furto e incendio, il mutamento di destinazione degli immobili, l’ampliamento dell’attività coperta da polizze di responsabilità civile.

Sul piano processuale, l’aggravamento integra un’eccezione in senso proprio, soggetta alle preclusioni ordinarie e distinta da quella fondata sulle dichiarazioni inesatte.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 18 gennaio 2000, n. 500: per aversi aggravamento rilevante occorre un aumento della probabilità dell’evento assicurato e una situazione nuova, non prevista né prevedibile alla stipula, dotata di stabilità; è irrilevante il mutamento episodico e transitorio.
  • Cassazione civile, sez. III, 2 febbraio 2017, n. 2715: le parti possono prevedere che determinate circostanze costituiscano aggravamento del rischio; il loro verificarsi integra allora di per sé la fattispecie dell’art. 1898 c.c., senza verifica in concreto dell’incidenza sul rischio. Nel caso, si trattava di un capannone assicurato come vuoto e poi riempito di macchinari.
  • Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 2016, n. 20011: l’esclusione dell’indennizzo prevista dal quinto comma richiede l’accertamento concreto che l’assicuratore, conosciuto il nuovo stato delle cose, non avrebbe concluso il contratto; non basta affermare un notevole aumento del rischio, occorrendo valutare anche l’ipotesi alternativa della riduzione. L’aggravamento è un’eccezione in senso proprio.
  • Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2026, n. 3919: il trasferimento di un ospedale in una struttura con maggiore capacità ricettiva costituisce potenziale aggravamento del rischio della polizza di responsabilità civile, da valutare ex ante; grava sull’assicuratore la prova dell’aggravamento e sull’assicurato quella dell’avviso o della conoscenza dell’assicuratore.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 14 aprile 2026, n. 9470: nell’assicurazione furto di un’abitazione, il trasferimento della sola residenza anagrafica non integra aggravamento se il nucleo familiare continua a dimorare nell’immobile, che non resta incustodito per il periodo previsto in polizza. Il ricorso dell’assicuratore è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 11 dicembre 2024, n. 32017: l’alterazione dell’equilibrio contrattuale in fase genetica è disciplinata dagli artt. 1892 e 1893 c.c., quella sopravvenuta dall’art. 1898 c.c.; se l’assicuratore deduce che il rischio esistente al sinistro era già diverso da quello rappresentato alla stipula, non può invocare l’aggravamento.

Rapporti con altre norme

L’art. 1897 c.c. disciplina la diminuzione del rischio, con riduzione del premio o recesso dell’assicurato; gli artt. 1892 e 1893 c.c. regolano le inesattezze originarie; l’art. 1896 c.c. la cessazione del rischio. Nell’assicurazione sulla vita l’art. 1926 c.c. detta una disciplina speciale per i mutamenti di professione o di attività dell’assicurato. Nell’assicurazione contro i danni l’alienazione delle cose assicurate segue l’art. 1918 c.c. L’obbligo di avviso è espressione della buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.); il recesso richiede la forma scritta, in coerenza con l’art. 1888 c.c. L’art. 1932 c.c. ammette deroghe solo in senso più favorevole all’assicurato.