Art. 1881 c.c. Sequestro o pignoramento della rendita

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.