Art. 1888 c.c. Prova del contratto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

2. L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

3. L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1888 c.c. disciplina la forma del contratto di assicurazione e il documento che lo rappresenta, la polizza. La scelta del legislatore è stata quella di non imporre la forma scritta come requisito di validità, ma di esigerla per la prova del contratto: l’assicurazione si conclude validamente con il semplice accordo, ma chi intende avvalersene in giudizio deve dimostrarlo per iscritto.

La ratio è duplice. Da un lato, la complessità del regolamento contrattuale, fatto di condizioni generali, delimitazioni del rischio, franchigie e massimali, rende necessaria una documentazione certa; dall’altro, l’obbligo di consegnare la polizza tutela il contraente, che deve poter conoscere i termini della copertura. Il testo è invariato dal 1942; per molti contratti l’obbligo di documentazione è oggi rafforzato dal codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla relativa normativa regolamentare.

Contenuto della disposizione

Il primo comma stabilisce che il contratto deve essere provato per iscritto. Si tratta di forma ad probationem: si applicano gli artt. 2724 e 2725 c.c., sicché la prova testimoniale e le presunzioni sono escluse, salvo il caso di perdita incolpevole del documento, mentre restano ammessi la confessione e il giuramento.

Il secondo comma pone a carico dell’assicuratore l’obbligo di rilasciare al contraente la polizza o altro documento da lui sottoscritto. La polizza non è elemento costitutivo del contratto, ma il documento che lo prova e ne riproduce le condizioni; può essere sostituita da un certificato di assicurazione sottoscritto dall’assicuratore, che fa prova nei limiti delle clausole che riproduce.

Il terzo comma riconosce al contraente il diritto di ottenere, a sue spese, duplicati o copie della polizza; l’assicuratore può però esigere la presentazione o la restituzione dell’originale, per evitare la circolazione di più esemplari, rilevante soprattutto per le polizze all’ordine o al portatore (art. 1889 c.c.).

Profili applicativi

Nel giudizio per il pagamento dell’indennizzo l’assicurato deve, prima di tutto, provare l’esistenza e l’efficacia del contratto al momento del sinistro, producendo la polizza o altro documento scritto. Solo dopo questa prova opera la consueta ripartizione dell’onere: all’assicurato spetta dimostrare che il sinistro rientra nel rischio coperto, all’assicuratore l’operatività delle clausole di esclusione o di delimitazione.

Un errore frequente consiste nel fare affidamento sulla mancata contestazione dell’assicuratore. Poiché la prova scritta può essere superata solo dalla confessione o dall’espressa ammissione dell’esistenza del contratto, il silenzio della compagnia non basta; e la contestazione dell’esistenza del contratto è una mera difesa, proponibile senza preclusioni.

Altri profili ricorrenti riguardano le condizioni generali richiamate per relazione, che fanno parte del contratto se la polizza sottoscritta contiene una clausola di rinvio che ne presupponga la conoscenza; gli atti di gestione del rapporto, come il recesso, che devono anch’essi risultare per iscritto, pur potendo la consegna essere provata con testimoni; la ratifica dell’assicurazione stipulata dal falso rappresentante, che deve risultare da atti scritti. I limiti probatori non operano quando il contratto è dedotto in giudizio come semplice fatto storico.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 16 dicembre 2021, n. 40471: la prova scritta richiesta dall’art. 1888 c.c. può essere superata solo dalla confessione o dall’espressa ammissione dell’assicuratore, non dalla mera non contestazione; l’assicurato che chiede l’indennizzo deve dimostrare l’esistenza di un contratto valido ed efficace alla data del sinistro prima che operi la ripartizione dell’onere sul rischio coperto.
  • Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 1995, n. 1960: anche nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto la forma scritta è richiesta solo ai fini della prova; gli adempimenti del contrassegno e del certificato rispondono all’interesse pubblico, e le parti, come lo stesso danneggiato, possono provare il contratto o singole clausole con la confessione.
  • Cassazione civile, sez. III, 14 aprile 2005, n. 7763: la forma scritta è rispettata se l’assicurato sottoscrive una clausola di rinvio a un documento separato; occorre però che il richiamo presupponga la piena conoscenza del suo contenuto e miri a integrare la disciplina negoziale, così da realizzare una relazione perfetta tra polizza e documento.
  • Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 1990, n. 2322: il certificato di assicurazione, quale atto sottoscritto dall’assicuratore e rilasciato al contraente ai sensi del secondo comma, prova il contratto al pari della polizza, limitatamente alle parti che riproduce.
  • Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2000, n. 4005: poiché il contratto deve essere provato per iscritto, anche la ratifica dell’assicurazione stipulata da un coassicuratore senza procura deve risultare da atti scritti dei rappresentati, pur potendo desumersi da fatti concludenti.
  • Cassazione civile, sez. III, 21 marzo 2013, n. 7122: il recesso dal contratto di assicurazione deve essere comunicato per iscritto, come il contratto costitutivo, ma la consegna dell’atto all’assicurato può essere provata per testimoni quando non sia prevista una forma specifica di consegna.

Rapporti con altre norme

La forma ad probationem rinvia agli artt. 2724 e 2725 c.c. sui limiti della prova testimoniale e agli artt. 2730 ss. c.c. su confessione e giuramento. L’art. 1889 c.c. disciplina le polizze all’ordine e al portatore; l’art. 1341 c.c. le condizioni generali di contratto e l’approvazione specifica delle clausole vessatorie. In giudizio, l’onere della prova segue l’art. 2697 c.c. Il codice delle assicurazioni private e la normativa regolamentare di attuazione impongono la consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale e, per l’assicurazione obbligatoria della circolazione, disciplinano il certificato di assicurazione. Nei rapporti con i consumatori si applicano inoltre gli artt. 33 ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.