Art. 1888 c.c. Prova del contratto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
2. L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
3. L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1888 c.c. disciplina la forma del contratto di assicurazione e il documento che lo rappresenta, la polizza. La scelta del legislatore è stata quella di non imporre la forma scritta come requisito di validità, ma di esigerla per la prova del contratto: l’assicurazione si conclude validamente con il semplice accordo, ma chi intende avvalersene in giudizio deve dimostrarlo per iscritto.
La ratio è duplice. Da un lato, la complessità del regolamento contrattuale, fatto di condizioni generali, delimitazioni del rischio, franchigie e massimali, rende necessaria una documentazione certa; dall’altro, l’obbligo di consegnare la polizza tutela il contraente, che deve poter conoscere i termini della copertura. Il testo è invariato dal 1942; per molti contratti l’obbligo di documentazione è oggi rafforzato dal codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla relativa normativa regolamentare.
Contenuto della disposizione
Il primo comma stabilisce che il contratto deve essere provato per iscritto. Si tratta di forma ad probationem: si applicano gli artt. 2724 e 2725 c.c., sicché la prova testimoniale e le presunzioni sono escluse, salvo il caso di perdita incolpevole del documento, mentre restano ammessi la confessione e il giuramento.
Il secondo comma pone a carico dell’assicuratore l’obbligo di rilasciare al contraente la polizza o altro documento da lui sottoscritto. La polizza non è elemento costitutivo del contratto, ma il documento che lo prova e ne riproduce le condizioni; può essere sostituita da un certificato di assicurazione sottoscritto dall’assicuratore, che fa prova nei limiti delle clausole che riproduce.
Il terzo comma riconosce al contraente il diritto di ottenere, a sue spese, duplicati o copie della polizza; l’assicuratore può però esigere la presentazione o la restituzione dell’originale, per evitare la circolazione di più esemplari, rilevante soprattutto per le polizze all’ordine o al portatore (art. 1889 c.c.).
Profili applicativi
Nel giudizio per il pagamento dell’indennizzo l’assicurato deve, prima di tutto, provare l’esistenza e l’efficacia del contratto al momento del sinistro, producendo la polizza o altro documento scritto. Solo dopo questa prova opera la consueta ripartizione dell’onere: all’assicurato spetta dimostrare che il sinistro rientra nel rischio coperto, all’assicuratore l’operatività delle clausole di esclusione o di delimitazione.
Un errore frequente consiste nel fare affidamento sulla mancata contestazione dell’assicuratore. Poiché la prova scritta può essere superata solo dalla confessione o dall’espressa ammissione dell’esistenza del contratto, il silenzio della compagnia non basta; e la contestazione dell’esistenza del contratto è una mera difesa, proponibile senza preclusioni.
Altri profili ricorrenti riguardano le condizioni generali richiamate per relazione, che fanno parte del contratto se la polizza sottoscritta contiene una clausola di rinvio che ne presupponga la conoscenza; gli atti di gestione del rapporto, come il recesso, che devono anch’essi risultare per iscritto, pur potendo la consegna essere provata con testimoni; la ratifica dell’assicurazione stipulata dal falso rappresentante, che deve risultare da atti scritti. I limiti probatori non operano quando il contratto è dedotto in giudizio come semplice fatto storico.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La forma ad probationem rinvia agli artt. 2724 e 2725 c.c. sui limiti della prova testimoniale e agli artt. 2730 ss. c.c. su confessione e giuramento. L’art. 1889 c.c. disciplina le polizze all’ordine e al portatore; l’art. 1341 c.c. le condizioni generali di contratto e l’approvazione specifica delle clausole vessatorie. In giudizio, l’onere della prova segue l’art. 2697 c.c. Il codice delle assicurazioni private e la normativa regolamentare di attuazione impongono la consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale e, per l’assicurazione obbligatoria della circolazione, disciplinano il certificato di assicurazione. Nei rapporti con i consumatori si applicano inoltre gli artt. 33 ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.