Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

2. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.

3. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

4. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1892 c.c. apre, insieme all’art. 1893 c.c., la disciplina delle dichiarazioni precontrattuali del contraente. Nel contratto di assicurazione l’assicuratore valuta il rischio e calcola il premio sulla base delle informazioni ricevute, che spesso solo il contraente conosce: lo stato di salute, la sinistrosità pregressa, le caratteristiche del bene. Sul contraente grava perciò un dovere di dichiarazione esatta e completa, espressione rafforzata della buona fede nelle trattative.

La norma sanziona la violazione più grave di questo dovere, quella commessa con dolo o colpa grave, attribuendo all’assicuratore il diritto di annullare il contratto. Si tratta di una disciplina speciale rispetto ai vizi del consenso di diritto comune: non occorrono raggiri, e la reticenza assume rilievo anche quando, secondo le regole generali, il silenzio non integrerebbe dolo. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma individua i presupposti dell’annullamento, che devono ricorrere congiuntamente:

  • una dichiarazione inesatta o una reticenza, cioè un’informazione falsa o il silenzio su un fatto rilevante;
  • la rilevanza della circostanza: l’assicuratore, conoscendo il vero stato delle cose, non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse;
  • il dolo o la colpa grave del contraente. Il dolo consiste nella coscienza e volontà di rendere la dichiarazione inesatta, senza bisogno di artifici; la colpa grave nella grave negligenza di chi è consapevole dell’inesattezza e dell’importanza dell’informazione.

Il secondo comma pone un termine di decadenza: l’assicuratore deve dichiarare al contraente di voler impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza.

Il terzo comma regola gli effetti economici: l’assicuratore ha diritto ai premi del periodo in corso al momento della domanda di annullamento e, comunque, al premio del primo anno; se il sinistro si verifica prima che decorra il termine trimestrale, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Il quarto comma limita l’invalidità, quando l’assicurazione riguarda più persone o più cose, a quelle cui la dichiarazione si riferisce.

Profili applicativi

La norma trova applicazione soprattutto nelle polizze vita, malattia e infortuni, spesso collegate a mutui e finanziamenti, e nelle polizze di responsabilità professionale con clausola claims made, nelle quali è decisiva la dichiarazione sull’assenza di circostanze che possano generare richieste risarcitorie.

Il punto pratico più importante riguarda il termine trimestrale. Esso serve a impedire che l’assicuratore, scoperta la reticenza, continui a incassare i premi riservandosi di eccepirla al sinistro. Perciò il termine non opera quando il sinistro si verifica prima che sia decorso, o addirittura prima che l’assicuratore abbia scoperto la reticenza: in tal caso basta all’assicuratore eccepire la violazione del dovere di dichiarazione per rifiutare l’indennizzo, senza agire per l’annullamento. La decadenza, inoltre, non è rilevabile d’ufficio e va eccepita dall’assicurato nei gradi di merito.

La rilevanza della reticenza si valuta in astratto e al momento della stipula: non importa che il sinistro sia stato causato proprio dalla circostanza taciuta. L’uso di un questionario rafforza la rilevanza delle domande poste, ma non è indispensabile. L’onere di provare i presupposti grava sull’assicuratore; la valutazione è riservata al giudice di merito.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 4 agosto 2017, n. 19520: la reticenza è causa di annullamento quando concorrono dichiarazione inesatta o reticente, dolo o colpa grave e rilevanza determinante per il consenso dell’assicuratore; per il dolo basta la coscienza e volontà di dichiarare il falso, e la reticenza può riguardare qualsiasi circostanza sintomatica dello stato di salute su cui l’assicuratore abbia chiesto informazioni.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 22 giugno 2026, n. 21150: la reticenza deve avere un nesso con la conclusione del contratto e un collegamento oggettivo con il rischio, da apprezzare in astratto ed ex ante; è irrilevante che il fatto taciuto abbia causato l’evento, e in nessun caso la reticenza, anche incolpevole, può comportare il pagamento integrale dell’indennizzo.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 19 giugno 2020, n. 11905: il termine trimestrale non opera se il sinistro si verifica prima della sua scadenza o prima che l’assicuratore conosca la reticenza; questi può allora rifiutare l’indennizzo anche solo in via di eccezione, e così pure quando il sinistro sia anteriore alla stipula della polizza.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 27 dicembre 2025, n. 34257: nella polizza di responsabilità professionale l’assicuratore può opporre la reticenza senza agire nel trimestre se il sinistro precede la scoperta; la decadenza non è rilevabile d’ufficio e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 7 giugno 2023, n. 15984: il termine trimestrale decorre dal momento in cui l’assicuratore è stato posto in condizione di conoscere la circostanza taciuta, che coincide con la disponibilità della documentazione idonea a rivelarla, anche se acquisita nella gestione di un sinistro relativo ad altra polizza.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 22 luglio 2024, n. 20128: per accertare lo stato di salute dell’assicurando non occorre un questionario analitico, essendo sufficiente una richiesta, anche generica, di dichiarare ogni stato morboso in atto che possa incidere sull’aspettativa di vita.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 29 agosto 2022, n. 25457: l’assicurato non può scegliere, secondo una propria autovalutazione, quali sinistri pregressi dichiarare; il dovere di dichiarazione è personale e non si trasferisce al broker, sicché l’omissione attribuita alla compilazione dell’intermediario integra colpa grave.

Rapporti con altre norme

L’art. 1893 c.c. disciplina le dichiarazioni inesatte senza dolo né colpa grave, con il rimedio del recesso e la riduzione proporzionale dell’indennizzo; l’art. 1898 c.c. regola invece l’aggravamento del rischio sopravvenuto dopo la conclusione del contratto. La norma deroga alle regole generali sul dolo (artt. 1439 e 1440 c.c.) e si coordina con il dovere di buona fede nelle trattative (art. 1337 c.c.); gli effetti dell’annullamento seguono gli artt. 1441 ss. c.c., salvo quanto previsto sui premi. Nell’assicurazione sulla vita l’art. 1926 c.c. regola i mutamenti di professione dell’assicurato. L’art. 1932 c.c. rende la disciplina derogabile solo in senso più favorevole all’assicurato.