Art. 1890 c.c. Assicurazione in nome altrui

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.

2. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.

3. Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.