Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
2. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
3. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1901 c.c. appartiene al capo XX del titolo III del libro quarto, dedicato al contratto di assicurazione, e più precisamente alle disposizioni generali applicabili sia all’assicurazione contro i danni sia, salvo espressa esclusione, a quella sulla vita. La norma regola le conseguenze del mancato pagamento del premio, cioè il corrispettivo che il contraente versa all’assicuratore in cambio dell’assunzione del rischio.
La disciplina si discosta dalle regole generali sull’inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive. Anziché affidare la reazione all’eccezione di inadempimento o alla risoluzione giudiziale, il legislatore collega al mancato pagamento un effetto automatico di sospensione della garanzia e, in caso di inerzia dell’assicuratore, la risoluzione di diritto del contratto. La ragione risiede nella peculiare struttura dell’operazione assicurativa: il suo equilibrio tecnico non si realizza nel singolo rapporto, ma nella massa dei rischi assunti e dei premi incassati, sul cui puntuale versamento l’assicuratore deve poter contare per costituire le riserve con cui far fronte agli indennizzi. La norma, d’altra parte, tutela anche l’assicurato, sottraendolo al rischio di dover pagare premi senza ricevere copertura.
Contenuto della disposizione
La disposizione distingue tre ipotesi:
L’ultimo periodo esclude l’applicazione della norma alle assicurazioni sulla vita, per le quali l’art. 1924 c.c. prevede una disciplina propria, fondata sulla risoluzione o sulla riduzione del contratto e sulla non esigibilità giudiziale dei premi.
Ai sensi dell’art. 1932 c.c., l’art. 1901 c.c. è derogabile solo in senso più favorevole all’assicurato: sono quindi nulle, e sostituite di diritto dalla norma legale, le clausole che peggiorino la posizione del contraente.
Profili applicativi
Occorre anzitutto distinguere tra durata formale del contratto e durata materiale della garanzia. Il pagamento del premio non è requisito di perfezionamento del contratto, ma condizione di efficacia della copertura. Le parti possono svincolare la garanzia dal pagamento, perché si tratta di deroga favorevole all’assicurato, ma la volontà dell’assicuratore deve essere inequivoca e risultare per iscritto: non basta indicare in polizza una decorrenza anteriore alla stipulazione, né accettare senza riserve un premio pagato in ritardo.
Il pagamento tardivo non ha effetto retroattivo. La garanzia riprende a operare dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento, sicché il sinistro accaduto nello stesso giorno, anche dopo il versamento, rimane scoperto. Nei quindici giorni di tolleranza, invece, il sinistro è indennizzabile anche se il premio non venga poi pagato e il contratto si risolva.
Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto la sospensione per mancato pagamento dei premi successivi al primo è opponibile al terzo danneggiato, che in tal caso potrà rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada; il mancato pagamento del primo premio, invece, non è opponibile al terzo quando sia stato rilasciato il certificato di assicurazione. La circolazione durante la sospensione integra inoltre l’illecito amministrativo dell’art. 193 del codice della strada.
Sul piano della riscossione, l’assicuratore che intenda evitare la risoluzione deve agire in giudizio entro sei mesi: la semplice richiesta stragiudiziale non basta e, nel procedimento monitorio, il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro il termine. Errore frequente è pretendere i premi delle rate successive alla risoluzione: il periodo in corso coincide con quello coperto dalla singola rata non pagata, e non con l’intera annualità.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1901 c.c. presuppone la definizione del contratto e del premio data dall’art. 1882 c.c. e si coordina con l’art. 1899 c.c. sulla durata dell’assicurazione e con l’art. 1932 c.c., che ne sancisce l’inderogabilità in senso sfavorevole all’assicurato. Per le assicurazioni sulla vita opera invece l’art. 1924 c.c. La regola sul periodo in corso costituisce deroga all’art. 1458 c.c., che limita la retroattività della risoluzione nei contratti a esecuzione continuata o periodica, mentre restano estranei al meccanismo gli artt. 1453 e 1460 c.c. Il credito per premi si prescrive nel termine annuale dell’art. 2952 c.c. Nella responsabilità civile auto la norma va letta con le disposizioni del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) sull’opponibilità delle eccezioni al danneggiato e sul Fondo di garanzia per le vittime della strada, oltre che con l’art. 193 cod. strada.