Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

2. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

3. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1901 c.c. appartiene al capo XX del titolo III del libro quarto, dedicato al contratto di assicurazione, e più precisamente alle disposizioni generali applicabili sia all’assicurazione contro i danni sia, salvo espressa esclusione, a quella sulla vita. La norma regola le conseguenze del mancato pagamento del premio, cioè il corrispettivo che il contraente versa all’assicuratore in cambio dell’assunzione del rischio.

La disciplina si discosta dalle regole generali sull’inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive. Anziché affidare la reazione all’eccezione di inadempimento o alla risoluzione giudiziale, il legislatore collega al mancato pagamento un effetto automatico di sospensione della garanzia e, in caso di inerzia dell’assicuratore, la risoluzione di diritto del contratto. La ragione risiede nella peculiare struttura dell’operazione assicurativa: il suo equilibrio tecnico non si realizza nel singolo rapporto, ma nella massa dei rischi assunti e dei premi incassati, sul cui puntuale versamento l’assicuratore deve poter contare per costituire le riserve con cui far fronte agli indennizzi. La norma, d’altra parte, tutela anche l’assicurato, sottraendolo al rischio di dover pagare premi senza ricevere copertura.

Contenuto della disposizione

La disposizione distingue tre ipotesi:

  • mancato pagamento del primo premio o della prima rata (primo comma): l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto; la garanzia, pur essendo il contratto già concluso, non entra in vigore prima del pagamento;
  • mancato pagamento dei premi successivi (secondo comma): la sospensione decorre dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla scadenza; i quindici giorni costituiscono il cosiddetto periodo di tolleranza, durante il quale la copertura resta operante;
  • risoluzione di diritto (terzo comma): in entrambe le ipotesi precedenti, se l’assicuratore non agisce per la riscossione entro sei mesi dalla scadenza del premio o della rata, il contratto si risolve automaticamente; l’assicuratore conserva il diritto al solo premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

L’ultimo periodo esclude l’applicazione della norma alle assicurazioni sulla vita, per le quali l’art. 1924 c.c. prevede una disciplina propria, fondata sulla risoluzione o sulla riduzione del contratto e sulla non esigibilità giudiziale dei premi.

Ai sensi dell’art. 1932 c.c., l’art. 1901 c.c. è derogabile solo in senso più favorevole all’assicurato: sono quindi nulle, e sostituite di diritto dalla norma legale, le clausole che peggiorino la posizione del contraente.

Profili applicativi

Occorre anzitutto distinguere tra durata formale del contratto e durata materiale della garanzia. Il pagamento del premio non è requisito di perfezionamento del contratto, ma condizione di efficacia della copertura. Le parti possono svincolare la garanzia dal pagamento, perché si tratta di deroga favorevole all’assicurato, ma la volontà dell’assicuratore deve essere inequivoca e risultare per iscritto: non basta indicare in polizza una decorrenza anteriore alla stipulazione, né accettare senza riserve un premio pagato in ritardo.

Il pagamento tardivo non ha effetto retroattivo. La garanzia riprende a operare dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento, sicché il sinistro accaduto nello stesso giorno, anche dopo il versamento, rimane scoperto. Nei quindici giorni di tolleranza, invece, il sinistro è indennizzabile anche se il premio non venga poi pagato e il contratto si risolva.

Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto la sospensione per mancato pagamento dei premi successivi al primo è opponibile al terzo danneggiato, che in tal caso potrà rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada; il mancato pagamento del primo premio, invece, non è opponibile al terzo quando sia stato rilasciato il certificato di assicurazione. La circolazione durante la sospensione integra inoltre l’illecito amministrativo dell’art. 193 del codice della strada.

Sul piano della riscossione, l’assicuratore che intenda evitare la risoluzione deve agire in giudizio entro sei mesi: la semplice richiesta stragiudiziale non basta e, nel procedimento monitorio, il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro il termine. Errore frequente è pretendere i premi delle rate successive alla risoluzione: il periodo in corso coincide con quello coperto dalla singola rata non pagata, e non con l’intera annualità.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26104: in caso di mancato pagamento di un premio successivo al primo, la garanzia si sospende solo dopo i quindici giorni di tolleranza; i sinistri occorsi in quel periodo restano coperti anche se il premio non viene pagato e il contratto si risolve, poiché l’effetto retroattivo della risoluzione decorre dallo spirare della tolleranza.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6623: il pagamento del premio condiziona la decorrenza della copertura e non il perfezionamento del contratto; la deroga all’art. 1901, primo comma, c.c. richiede una volontà inequivoca dell’assicuratore provata per iscritto, e l’accettazione senza riserve del premio tardivo non vale come rinuncia tacita alla sospensione.
  • Cassazione civile, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23167: nella responsabilità civile auto la sospensione per mancato pagamento dei premi successivi è opponibile al terzo danneggiato; se il pagamento avviene dopo la tolleranza, la garanzia riprende dalle ore ventiquattro di quel giorno e non copre il sinistro avvenuto nella stessa giornata, né l’ora di pagamento annotata nel certificato basta ad anticiparne gli effetti.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 5 novembre 2021, n. 32191: la circolazione con garanzia sospesa per mancato pagamento entro il periodo di tolleranza integra l’illecito dell’art. 193 cod. strada, e il successivo pagamento, anche con decorrenza retrodatata nel certificato, non ha efficacia sanante.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2022, n. 4566: è nulla ex art. 1932 c.c. la clausola che, in caso di mancato pagamento, mantiene esigibili i premi e fa decadere l’assicurato dall’indennizzo; contrasta inoltre con la buona fede la risoluzione invocata dall’assicuratore dopo aver incassato il premio tardivo e a ridosso della scadenza naturale.
  • Cassazione civile, sez. III, 18 novembre 2010, n. 23264: risolto il contratto per mancata riscossione, il periodo in corso per il quale il premio resta dovuto è quello che sarebbe stato coperto dalla singola rata non pagata, non l’intera annualità, poiché diversamente l’assicuratore incasserebbe premi senza prestare garanzia.
  • Cassazione civile, sez. III, 10 novembre 2003, n. 16830: per evitare la risoluzione di diritto l’assicuratore deve iniziare il giudizio entro sei mesi con la notifica dell’atto introduttivo; se sceglie la via monitoria, non bastano il deposito del ricorso o la pronuncia del decreto, occorrendo la sua notifica entro il termine.
  • Cassazione civile, sez. III, 12 gennaio 2007, n. 494: l’avvenuta risoluzione di diritto, quale fatto impeditivo della pretesa dei premi per periodi successivi, integra un’eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio dal giudice.

Rapporti con altre norme

L’art. 1901 c.c. presuppone la definizione del contratto e del premio data dall’art. 1882 c.c. e si coordina con l’art. 1899 c.c. sulla durata dell’assicurazione e con l’art. 1932 c.c., che ne sancisce l’inderogabilità in senso sfavorevole all’assicurato. Per le assicurazioni sulla vita opera invece l’art. 1924 c.c. La regola sul periodo in corso costituisce deroga all’art. 1458 c.c., che limita la retroattività della risoluzione nei contratti a esecuzione continuata o periodica, mentre restano estranei al meccanismo gli artt. 1453 e 1460 c.c. Il credito per premi si prescrive nel termine annuale dell’art. 2952 c.c. Nella responsabilità civile auto la norma va letta con le disposizioni del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) sull’opponibilità delle eccezioni al danneggiato e sul Fondo di garanzia per le vittime della strada, oltre che con l’art. 193 cod. strada.