1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell’entrata e in quello della spesa del Ministero dell’interno le variazioni occorrenti per l’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 115.
Testo in vigore dal 24 agosto 1934
Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.
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