Art. 374 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

Articolo abrogato dal D.Lgs. del capo provvisorio dello stato 3 ottobre 1946, n. 197.(14)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 4 aprile 1947

Note di aggiornamento

Aggiornamento (14)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 153 nel modificare l’art. 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli acquisti di farmacie privilegiate ai sensi dell’art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, fatti da enti, da società o da privati non farmacisti dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944 in deroga al disposto del secondo comma dell’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327, sono riconosciuti validi a tutti gli effetti di legge”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.