Art. 372 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell’articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.
Comma abrogato dalla L. 2 aprile 1968, n. 475.
I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nell’apposito regolamento del Comune o della, Azienda municipalizzata.

Testo in vigore dal 12 maggio 1968

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.