Art. 380 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Entro il 31 merzo 1935 il prefetto, sentiti i podestà dei comuni interessati, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, stabilirà, con suo decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell’art. 104.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l’accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.