Art. 377 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Alle farmacie indicate negli articoli 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli articoli 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.