Art. 377 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Alle farmacie indicate negli articoli 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli articoli 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829.
1. Alle farmacie indicate negli articoli 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli articoli 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829.
Testo in vigore dal 24 agosto 1934
Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.
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