Art. 378 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell’art. 121, un farmacista iscritto nell’albo professionale.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.