Art. 382 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole convitto professionali per infermiere può essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole convitto professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell’assistenza infermiera in un reparto ospedaliero del Regno, nonché ad infermiere diplomate in scuole convitto straniere.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.