Art. 382 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole convitto professionali per infermiere può essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole convitto professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell’assistenza infermiera in un reparto ospedaliero del Regno, nonché ad infermiere diplomate in scuole convitto straniere.