Art. 379 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Alle farmacie privilegiate prevedute nell’art. 374, che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall’articolo stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e del territorio di Fiume, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti negli articoli 375 e 376, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 368, 369, 371 e 373.