Art. 269 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Alle case assegnate in proprietà, a norma del presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 134 (comma primo), 135, 137 o 239 nonché, in quanto applicabili, quelle dei primi quattro capi del titolo XII.