Art. 260 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Quando le condizioni economiche dell’assegnatario non gli consentano di acquistare la proprietà della casa, può il Ministero dei lavori pubblici sentita la commissiono locale di cui all’art. 257, concedere la casa in uso.

2. I canoni d’uso vengono determinati dal detto Ministero.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.