Art. 260 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Quando le condizioni economiche dell’assegnatario non gli consentano di acquistare la proprietà della casa, può il Ministero dei lavori pubblici sentita la commissiono locale di cui all’art. 257, concedere la casa in uso.
2. I canoni d’uso vengono determinati dal detto Ministero.