Art. 264 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Contro gli occupanti illegittimi o abusivi delle aree, delle case economiche e popolari e di quelle por gli impiegati dello Stato, in gestione del Ministero dei lavori pubblici, può essere emessa ordinanza di sfratto dai funzionari all’uopo delegati con decreto del Ministro pei lavori pubblici.
2. La facoltà di sfratto è consentita ai funzionari predetti anche per lo sgombro delle aree, di cui all’art. 253, che occorra utilizzare per costruzione di case economiche, popolari e per impiegati.
3. Le ordinanze suindicate hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e contro di esse non è ammesso alcun ricorso od azione.
4. La esecuzione delle ordinanze stesse è affidata agli agenti della forza pubblica.