Art. 261 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. La riscossione dei canoni di ammortamento, nel caso di vendita a scomputo, o dei canoni d’uso, è eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutivi dal prefetto, ed il relativo importo è versato in Tesoreria con imputazione al bilancio dell’entrata.
2. Il pagamento deve essere fatto in 6 rate bimestrali eguali coincidenti con le scadenze stabilite per le imposte dirette.
3. In deroga al disposto del comma precedente, il pagamento dei canoni d’ammortamento o d’uso delle case economiche o popolari del comune di Messina e dei comuni della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dal l° gennaio 1933, deve essere fatto in 12 rate mensili eguali, con scadenza al giorno 28 del mese di febbraio e al giorno 30 in tutti gli altri mesi dell’anno.
4. Il versamento dei relativi importi da parte degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali deve essere effettuato rispettivamente nei giorni 4 e 9 di ciascun mese.
5. Analoga deroga pel pagamento dei canoni di ammortamento o d’uso delle case economiche e popolari nelle altre zone e pel versamento in Tesoreria degli importi relativi può essere adottata con decreto del prefetto della provincia, sentiti l’ufficio del Genio Civile competente e la Regia intendenza di finanza.
6. Nel caso di vendita in unica soluzione a norma del quarto comma dell’art. 258, il prezzo dell’alloggio è versato direttamente in Tesoreria dall’acquirente prima della stipula del contratto.