Art. 259 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il pagamento del prezzo di riscatto calcolato a norma del quarto comma, dell’articolo 258 può essere frazionato in dieci annualità eguali e consecutive comprensive di interessi al 7,50 percento da corrispondersi in rate bimestrali o mensili con le norme indicate all’art. 261. Detta misura d’interessi può essere variata in più od in meno con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.

2. Nel caso di pagamento frazionato lo sconto di cui al 5° comma dell’articolo 258 è ammesso limitatamente al 5% del capitale occorrente pel riscatto con pagamento in unica soluzione, e l’Amministrazione dello Stato, a garanzia dei pagamenti rateali, iscriverà ipoteca sull’immobile ovvero manterrà in vigore quella già iscritta a suo favore fino alla totale estinzione del debito da parte dell’acquirente.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.