Art. 270 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Lo Stato può cedere gratuitamente ai comuni le rate costruite. In tal caso, ai fini dell’integrazione del bilancio e di ogni altra assegnazione sul fondo consolidato dell’addizionale terremoto, sarà tenuto conto dei canoni di affitto delle case per l’ammontare che verrà approssimativamente stabilito di anno in anno dal Ministero dell’interno.