Art. 270 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Lo Stato può cedere gratuitamente ai comuni le rate costruite. In tal caso, ai fini dell’integrazione del bilancio e di ogni altra assegnazione sul fondo consolidato dell’addizionale terremoto, sarà tenuto conto dei canoni di affitto delle case per l’ammontare che verrà approssimativamente stabilito di anno in anno dal Ministero dell’interno.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.