Art. 262 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Per la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di acquisto di un alloggio affrancato a norma dell’art. 258, il proprietario non potrà farne alienazione se non previo nulla osta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici. Da parte degli aventi titolo alla assegnazione di case economiche e popolari del comune ove trovasi l’appartamento stesso, può osercitarsi diritto di prelazione.
2. Il proprietario dell’alloggio che intenda alienarlo entro il decennio dovrà far pubblicare l’offerta nel foglio degli annunzi legali della provincia.
3. Colui che intenda esercitare il diritto di prelazione deve notificare all’Amministrazione dei lavori pubblici e all’offerente la dichiarazione autentica d’accettazione e depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma indicata nell’offerta, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell’offerta medesima nel foglio degli annunzi legali.
4. Nel caso di più concorrenti nell’esercizio del diritto di prelazione, decide insindacabilmente il Ministro per i lavori pubblici.