Art. 263 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Coloro che abbiano ottenuto gli alloggi in uso devono curarne la manutenzione ordinaria ed è loro vietato di locarli o di cederne ad altri l’uso totale o parziale.
2. La contravvenzione a tali norme od il mancato pagamento del canone produce la decadenza dalla concessione che viene dichiarata dal Prefetto, su proposta dell’ingegnere capo del Genio civile o della Commissione di cui all’articolo 257, senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere il pagamento dei canoni già scaduti.
3. Il provvedimento prefettizio ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge, anche contro eventuali illegittimi occupanti, e l’esecuzione è affidata agli agenti della forza pubblica.