Art. 116 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l’interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all’ufficio del Genio Civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

2. Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall’art. 16 della citata legge.

3. Per l’ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell’art. 33 della presente legge.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.