Art. 112 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all’ufficio del Genio Civile.

2. Le autorità di cui all’art. 120 devono comunicare all’ufficio del Genio Civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l’autorizzazione sia vincolata.

3. Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste pervenutegli, il Genio Civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al Prefetto secondo la rispettiva competenza.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.