Art. 110 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall’ingegnere capo dell’ufficio del Genio Civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi.
2. Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
3. Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente.
Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle Autorità militari, occorre apposita autorizzazione data dalle Autorità medesime e l’accesso è subordinato alle loro prescrizioni.
4. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l’ingegnere capo dell’ufficio del Genio Civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata.
5. La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall’ingegnere capo dell’ufficio del Genio Civile, senza pregiudizio dell’azione innanzi all’Autorità giudiziaria.
6. L’azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione.
7. Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.