Art. 107 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. La trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.

2. La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.