Art. 107 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. La trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.
2. La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali.