Art. 114 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l’autorizzazione definitiva o provvisoria all’impianto delle linee è data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.