Art. 113 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Nei casi d’urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l’inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.
2. Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l’autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell’art.
120.
3. L’autorizzazione provvisoria è accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, per le linee la cui tensione normale dì esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall’ingegnere capo del Genio Civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal Prefetto, sentito l’ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta.(14)
4. Per ottenere l’autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.(21)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (14)
Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera c)) che è devoluto al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio il rilascio del nulla osta, alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti dal presente articolo, esclusi i tratti di linee che abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni.
Aggiornamento (21)
Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha disposto (con l’art. 9, comma 9) che i decreti di autorizzazione in via provvisoria di cui al presente articolo hanno efficacia di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza.