Art. 113 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Nei casi d’urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l’inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.

2. Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l’autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell’art.
120.

3. L’autorizzazione provvisoria è accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, per le linee la cui tensione normale dì esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall’ingegnere capo del Genio Civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal Prefetto, sentito l’ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta.(14)

4. Per ottenere l’autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.(21)

Testo in vigore dal 11 maggio 1965

Note di aggiornamento

Aggiornamento (14)

Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera c)) che è devoluto al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio il rilascio del nulla osta, alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti dal presente articolo, esclusi i tratti di linee che abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni.

Aggiornamento (21)

Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha disposto (con l’art. 9, comma 9) che i decreti di autorizzazione in via provvisoria di cui al presente articolo hanno efficacia di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.