Art. 109 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministero dei lavori pubblici.

2. In base a tali denuncie, il Ministero redige l’elenco generale delle centrali di produzione idro e termo elettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento.

3. L’elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.
L’iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.