Art. 109 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministero dei lavori pubblici.
2. In base a tali denuncie, il Ministero redige l’elenco generale delle centrali di produzione idro e termo elettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento.
3. L’elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.
L’iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.