Art. 111 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire sono presentate al Prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell’ufficio del Genio Civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all’articolo 120 ed al pubblico mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia.(14)

2. La domanda rimane depositata presso l’ufficio del Genio Civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l’istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perché ne disponga l’immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l’influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.

Testo in vigore dal 20 agosto 1955

Note di aggiornamento

Aggiornamento (14)

Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettere a) e b)) che “Sono devoluti al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio:
a) il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione sino ai 1000 volts, previsto dall’art. 111 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall’art. 188 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
b) il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.