Cassazione civile, sez. unite, 8 luglio 2021, n. 19427

L’avvocato può sempre avvalersi del procedimento monitorio per ottenere il pagamento del proprio onorario professionale, anche quando non vi sia un preventivo sottoscritto dal cliente.

Secondo il Tribunale di Roma il principio della libera contrattazione, unito all’obbligo della predisposizione di un preventivo dei costi da parte del professionista, come prescritto dall’art. 1, comma 141, Legge n. 124/2017, che ha modificato l’art. 13, comma 1, legge n. 247/2012, impone che il decreto ingiuntivo possa essere richiesto dal professionista solo se corredato da tale documento, comprovante la pattuizione del compenso. In mancanza di tale pattuizione, il professionista può solo avvalersi del procedimento di cui all’art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
In conclusione, il Tribunale di Roma ritiene preclusa al professionista la possibilità di agire con il procedimento monitorio puro, ossia di ottenere un decreto ingiuntivo in assenza di puntuale prova scritta di ciascuna delle prestazioni e delle spese ovvero dell’accordo scritto sul compenso.

Diversamente secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte:

  • L’accordo con il quale le parti stabiliscono la misura del compenso non è elemento essenziale del contratto di patrocinio, il quale è vincolante tra le parti fin dal momento in cui il professionista accetta l’incarico;
  • Ferma la presunzione di onerositĂ  del contratto di prestazione d’opera professionale, la misura del compenso può essere determinata anche successivamente alla stipulazione del contratto, o progressivamente precisata e dettagliata a seconda dell’andamento della prestazione;
  • Quando all’atto dell’incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta, e, comunque, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, il compenso è liquidato dal giudice ÂŤcon riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante;
  • Se la determinazione giudiziale deve tener conto dei parametri ministeriali (arg. ex art. 13 e 13 bis, L. n. 247/2012), essi entrano nella struttura delle norme relative alla liquidazione dei compensi dei professionisti e le completano fornendo al giudice un criterio di riferimento nell’attivitĂ  a lui demandata per cui appare evidente come tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri corra una forte analogia se non una sostanziale omogeneitĂ  atteso che tanto le tariffe quanto i parametri funzionano come criteri integrativi della remunerazione professionale;
  • La legge professionale di cui al R.D.L. n. 1578/1933, art. 14, lett. d), tuttora vigente, nella parte in cui attribuisce ai consigli dell’ordine il compito di dare il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato ÂŤnel caso preveduto dall’art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigentiÂť, non rinvia alle tariffe;
  • L’art. 633, 1° comma, n. 2, e l’art. 636 cod.proc.civ. non discorrono di tariffe, ma si limitano a richiamare la parcella dell’avvocato sottoscritta dal ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale;
  • Il parere di congruitĂ  è tuttora richiamato nell’art. 29, comma 1 lettera I) della Legge 247/2012, il quale prevede che, tra i compiti del consiglio dell’ordine, vi è la formulazione di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

Pertanto, non solo manca negli artt. 633, comma 1, n. 2, e 636 cod.proc.civ. ogni riferimento alle tariffe - sicché anche dal punto di vista letterale non può configurarsi alcuna abrogazione espressa ex art. 9, comma 5, L. n. 1/2012 -, ma neppure può ravvisarsi un’abrogazione tacita per incompatibilità, la quale ricorre solo quando tra le norme precedenti e quelle successive vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra (Cass. Sez.Un. 16 maggio 2013, n. 11833).
In definitiva, la tesi secondo cui lo smantellamento del sistema tariffario ha comportato l’abrogazione tout court delle norme che lo richiamano, e in particolare delle norme del codice di rito, non è sorretta da alcun indice normativo e neppure da validi criteri ermeneutici.
La previsione, inoltre, del potere-dovere del consiglio dell’ordine degli avvocati di rilasciare il parere di congruità sulla pretesa dell’avvocato, in relazione all’opera prestata, come contenuta nel comma 9 dello stesso art. 13, ricompone la norma di cui agli artt. 633, comma 1, n. 2 e 636 cod.civ. nei suoi elementi essenziali e ricostruisce il procedimento monitorio puro nei termini di equipollenza prova scritta-parcella, ferma restando la necessità del parere, surrogabile solo da tariffe obbligatorie.

Sulla scorta di tali argomenti, sopra sinteticamente riportati, le Sezioni Unite nella sentenza n. 19427/2021 hanno enunciato il seguente principio di diritto:

«In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L.27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 cod.proc.civ.
Anche a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cod.proc.civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.».

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Cassazione civile, sez. unite, 8 luglio 2021, n. 19427