Cassazione civile, sez. II, 10 giugno 2025, n. 15526

L’avvocato negligente perde il diritto al compenso se ha impedito al cliente di raggiungere il risultato che sarebbe stato verosimilmente conseguito

L’avvocato, nella prestazione dell’attività difensiva, è obbligato, a norma dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell’attività stessa esercitata.
La violazione di tale dovere di diligenza “qualificata” comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell’art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all’art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. Sez. 2, n. 3830 del 2023, non mass.; cfr. Sez. 2, n. 3361 del 22/05/1981).

Presupposti per il risarcimento del danno in favore del cliente

La responsabilità risarcitoria dell’avvocato non può, però, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l’attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.
Allorché il cliente deduca la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista.
La responsabilità risarcitoria dell'avvocato richiede quindi non solo il non corretto adempimento della prestazione professionale ma anche la verifica del nesso di consequenzialità diretta tra l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente e la condotta dell’avvocato, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove l’avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Diversamente difetterebbe la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato (negativo) derivatone (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2022, n. 5440; Cass. Sez. 3, 22/06/2020, n. 12127; Cass. Sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass. Sez. 3, 05/02/2013, n. 2638; Cass. Sez. 3, 10/12/2012, n. 22376; Cass. Sez. 2, 27/05/2009, n. 12354).

Cassazione civile, sez. II, 10 giugno 2025, n. 15526