Cassazione civile, sez. unite, 5 febbraio 2025, n. 4850

Nel nuovo ordinamento professionale forense l’azione disciplinare a carico dell’avvocato si prescrive in sette anni e mezzo, decorrenti dalla consumazione dell’illecito.

Nel nuovo ordinamento professionale forense (legge 247/2012), la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nell’art. 56, comma 1; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo (fra tantissime, Cass., Sez. Un., 4 novembre 2022, n. 32634; Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20464).
Al riguardo, la nuova legge professionale segue criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2023, n. 10085).
Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.
Quanto al termine di decorrenza della prescrizione dell’azione, la data di commissione del fatto va identificata, anche nell’ipotesi di illecito permanente, con la data di cessazione della permanenza ed è al momento della cessazione della permanenza che deve aversi riguardo (Cass., Sez. Un., 10 settembre 2024, n. 24285).

Art. 56 Legge 247/2012
Prescrizione dell’azione disciplinare

1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell’articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. unite, 5 febbraio 2025, n. 4850