Cassazione civile, sez. unite, 31 maggio 2025, n. 14699
Patto di quota lite: è lecito se prevede una percentuale del valore dei beni o interessi in contesa è vietato se prevede una percentuale in base al risultato della lite.
Il divieto del patto di quota lite di cui all’art. 13, comma 4, della legge n. 247 del 2012, si fonda sull’esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, ciò che non ricorre, invece, nella diversa pattuizione - ammessa dal comma 3 del medesimo art. 13 - nella quale il compenso venga parametrato al valore dei beni o degli interessi litigiosi.
Il divieto del patto di quota lite - già presente nell’originaria formulazione dell’art. 2233, terzo comma, c.c. ed eliminato dall’art. 2 del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 2006 - trova ora regolamentazione nell’art. 13 della legge n. 247 del 2012.
A tal fine, occorre distinguere tra quanto previsto dal comma 3 dell’art. 13 della Legge 247/2012 secondo cui la pattuizione dei compensi è libera ed è ammessa la pattuizione “a percentuale sul valore dell’affare” e quanto disposto dal successivo comma 4, secondo cui “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
La Suprema Corte ha già avuto modo di precisare quale sia il coordinamento tra le due anzidette disposizioni e quale ratio assista il divieto (nuovamente) posto dal comma 4, da cui scaturisce la nullità assoluta del patto di quota lite, che investe qualsiasi negozio che abbia ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico. (tra le altre: Cass. n. 11485/1997; Cass., S.U., n. 25012/2014; Cass. n. 21420/2022; Cass. n. 23738/2024).
Il patto di quota lite ammesso è, quindi, quello in cui la percentuale è stata convenuta in rapporto al valore dei beni o degli interessi in lite, ma non è direttamente collegato all’esito della controversia. Mentre il divieto negoziale scatta se la percentuale è stabilita rispetto al risultato della lite ossia all’esito della causa. In altre parole, il compenso può essere basato su una valutazione anticipata del vantaggio che il cliente si prevede di ottenere, ma non sul risultato effettivo raggiunto al termine della causa.
La ratio del divieto di patto di quota lite come percentuale della res litigiosa
Tale divieto è volto ad enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite, così da evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
L’esigenza è, dunque, quella di tutelare, al tempo stesso, l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe vulnerata ogni qualvolta, nella pattuizione del compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli. E tanto trova rilievo non soltanto nell’ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta.
Esempio di patto di quota lite lecito
“Il compenso dell’avvocato è fissato nella misura del 15% del valore della ragione litigiosa, pari al credito risarcitorio vantato dal cliente e quantificato in € 100.000,00 secondo la perizia medico-legale allegata, per un totale di € 15.000,00 + IVA e CPA. Tale importo è dovuto indipendentemente dall’esito del giudizio.”
Perché è lecito: la percentuale è calcolata sul valore dell’affare (il credito fatto valere in giudizio, già determinato), non sul risultato. L’avvocato matura il compenso di € 15.000 sia che vinca sia che perda. Non c’è commistione di interessi: il legale non partecipa agli esiti della lite.
Esempio di patto di quota lite vietato
“L’avvocato non percepirà alcun compenso in caso di soccombenza. In caso di esito favorevole, il compenso è fissato nel 20% di quanto effettivamente liquidato o transatto in favore del cliente a titolo di risarcimento del danno.”
Perché è vietato: il compenso è interamente agganciato al risultato pratico della controversia (quanto il cliente incassa). Ricorrono entrambi i profili vietati:
- quota del bene litigioso → l’avvocato prende una fetta di ciò che entra in tasca al cliente;
- commistione di interessi → il legale diventa economicamente compartecipe dell’esito, con il rischio di trasformare il rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo (come evidenziato dalla Cassazione, SS.UU. n. 25012/2014). In tal caso il patto è nullo in forma assoluta ex art. 13, comma 4, L. 247/2012, anche se redatto per iscritto.
Articolo 2233 codice civile
Compenso.
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
Legge del 31 dicembre 2012 n. 247
Articolo 13 - Conferimento dell’incarico e compenso
1. L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
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Cassazione civile, sez. unite, 31 maggio 2025, n. 14699






