Cassazione civile, sez. II, 26 maggio 2025, n. 14021
Determinazione del valore della causa nel rapporto avvocato - cliente ai fini del pagamento della parcella: differenza tra disputatum e decisum.
Nella determinazione del valore della lite per il pagamento degli onorari controversi, spettanti al legale che ha rinunciato al mandato, è necessario aver riguardo al valore effettivo del credito stabilito all’esito della causa e non al valore della domanda.
È principio consolidato che, nei rapporti tra avvocato e cliente, diversamente che ai fini della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, sussiste la possibilità di adeguare il valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito.
Tale interpretazione risponde al “principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi dell’opera professionale effettivamente prestata” (Cass. SU 19014/2007), suggerendo di far riferimento al criterio del decisum integrato da quello del disputatum, senza che tra loro ci sia effettiva antinomia (Cass. SU 19014/2017).
Se è vero che l’art. 5 del D.M. 55/2014 distingue tra compenso “a carico del cliente” e compenso “alla parte vincitrice”, ciò non esclude che il giudice, anche nel rapporto difensore-cliente, debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al “valore effettivo della controversia”, determinato anche in ragione dell’entità economica dell’interesse sostanziale (Cass. 28885/2023).
L’art 5 comma 2 del D.M. 55/2014 dispone infatti che «Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti».
In conclusione, il riferimento al valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile riguarda l’ipotesi in cui la domanda sia accolta integralmente e vi sia corrispondenza tra disputatum e decisum. Se la domanda è accolta solo parzialmente si impone sempre un adeguamento degli onorari all’effettiva portata della controversia che è espressa dal decisum.
Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, l’indagine cui è tenuto il giudice consiste nel verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo o se si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita. In tal caso il compenso preteso non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata, stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto alla attività svolta (Cass. 19250/2015; Cass. 1805/ 2012; Cass. 13229/2010; Cass. S.U. 19014/2007; Cass. 15685/ 2006). Se invece la riduzione della somma o del bene attribuito è effetto di un adempimento successivo, il giudice può tener conto del disputatum ove riconosca la fondatezza dell’intera pretesa (Cass. Su 19014/2007).
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. II, 26 maggio 2025, n. 14021






