Semplificazione dei riti
Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
(Gazz. Uff. 21 settembre 2011, n. 220)
D.Lgs. 150/2011 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dellâarticolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
CAPO I
Disposizioni Generali
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;
c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.
Art. 2
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
2. Lâordinanza prevista dallâarticolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile può essere concessa su istanza di ciascuna parte.
3. Lâarticolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.
4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dallâarticolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile.
Art. 3
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dellâarticolo 702-ter del codice di procedura civile.
2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui allâarticolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare lâassunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.
Art. 4
Mutamento del rito
1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.
2. Lâordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche dâufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede lâapplicazione del rito del lavoro, il giudice fissa lâudienza di cui allâarticolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere allâeventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Art. 5
Sospensione dellâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dellâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con lâordinanza di cui al comma 1.
CAPO II
Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 6
Dellâopposizione ad ordinanza-ingiunzione
1. Le controversie previste dallâarticolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. Lâopposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, lâopposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. Lâopposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dellâambiente dallâinquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. Lâopposizione si propone altresĂŹ davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a questâultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. Lâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dallâarticolo 5.
8. Con il decreto di cui allâarticolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina allâautoritĂ che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dellâudienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi allâaccertamento, nonchĂŠ alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, allâopponente e allâautoritĂ che ha emesso lâordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado lâopponente e lâautoritĂ che ha emesso lâordinanza possono stare in giudizio personalmente. LâautoritĂ che ha emesso lâordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione allâordinanza-ingiunzione di cui allâarticolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dallâamministrazione cui appartiene lâorgano accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dellâarticolo 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando lâopponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che lâillegittimitĂ del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dallâopponente, ovvero lâautoritĂ che ha emesso lâordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie lâopposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilitĂ dellâopponente.
12. Con la sentenza che accoglie lâopposizione il giudice può annullare in tutto o in parte lâordinanza o modificarla anche limitatamente allâentitĂ della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica lâarticolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dallâarticolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Art. 7
Dellâopposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui allâarticolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. Lâopposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresĂŹ inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dellâarticolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Lâopposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonchĂŠ da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dellâANAS spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. Lâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dallâarticolo 5.
7. Con il decreto di cui allâarticolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina allâautoritĂ che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dellâudienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi allâaccertamento, nonchĂŠ alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, allâopponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. Lâamministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando lâopponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimitĂ del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dallâopponente, ovvero lâautoritĂ che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie lâopposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie lâopposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilitĂ dellâopponente. Non si applica lâarticolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta lâopposizione il giudice determina lâimporto della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dellâamministrazione cui appartiene lâorgano accertatore, con le modalitĂ di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta lâopposizione, il giudice non può escludere lâapplicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dallâarticolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Art. 8
Dellâopposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti
1. Le controversie previste dallâarticolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dallâarticolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Art. 9
Dellâopposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste dallâarticolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate dalle disposizioni contenute nellâarticolo 6 del presente decreto, in quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dallâarticolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di recupero, il giudice, su richiesta di parte, può sospendere lâefficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimitĂ della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dellâaiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
3. Quando accoglie lâistanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimitĂ della decisione di recupero, il giudice provvede allâimmediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dellâUnione europea, se ad essa non sia stata giĂ deferita la questione di validitĂ dellâatto comunitario contestato. Lâistanza di sospensione non può in ogni caso essere accolta per motivi attinenti alla legittimitĂ della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltĂ perchĂŠ individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dellâarticolo 263 del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto lâimpugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dellâarticolo 278 del Trattato medesimo ovvero lâabbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
4. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quando accoglie lâistanza di sospensione il giudice fissa la data dellâudienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni.
5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal presidente del tribunale.
Art. 10
(Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali). 1
1. Le controversie previste dallâarticolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dellâinteressato.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dellâinteressato, è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero.
4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dallâarticolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui allâarticolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che lâinteressato sia stato informato dello stato del procedimento.
5. Lâinteressato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertĂ degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto lâazione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.
6. Il giudice fissa lâudienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e lâudienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
7. Lâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dallâarticolo 5.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara lâestinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire lâeventuale presentazione delle osservazioni.
10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui allâarticolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione allâeventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonchĂŠ il risarcimento del danno.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 17, comma 1, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Art. 11
Delle controversie agrarie
1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.
3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, allâaltra parte e allâispettorato provinciale dellâagricoltura competente per territorio.
4. Il capo dellâispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dellâispettorato.
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire lâautoritĂ giudiziaria competente.
8. Quando lâaffittuario viene convenuto in giudizio per morositĂ , il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con lâinstaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dallâorigine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morositĂ .
9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dellâaffittuario, si applica lâarticolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.
10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dellâarticolo 373 del codice di procedura civile, anche lâesecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per lâintegritĂ economica dellâazienda o per lâallevamento di animali.
11. Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dellâannata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.
Art. 12
Dellâimpugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
1. Le controversie aventi ad oggetto lâimpugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dallâarticolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.
2. Ă competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
Art. 13
Dellâopposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
1. Le controversie aventi ad oggetto lâopposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui allâarticolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo (1).
2. Ă competente la corte di appello.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dellâarticolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.
(1) Cosi rettificato con Comunicato 21 ottobre 2011.
CAPO III
Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 14
Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
1. Le controversie previste dallâarticolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e lâopposizione proposta a norma dellâarticolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente lâufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale lâavvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. Lâordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
Art. 15
Dellâopposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
1. Le controversie previste dallâarticolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto al capo dellâufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dellâufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dellâufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. Lâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dallâarticolo 5.
5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6. Lâordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
Art. 16
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dellâUnione europea o dei loro familiari
1. Le controversie previste dallâarticolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. Ă competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dellâUnione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora (1).
(1) Comma modificato dallâarticolo 7, comma 1, lettera a), del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46.
Art. 17
Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dellâUnione europea o dei loro familiari
1. Le controversie aventi ad oggetto lâimpugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dellâUnione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui allâarticolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonchĂŠ per i motivi di cui allâarticolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dellâUnione europea del luogo in cui ha sede lâautoritĂ che ha adottato il provvedimento impugnato (1).
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso lâautenticazione della sottoscrizione e lâinoltro allâautoritĂ giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresĂŹ dinanzi allâautoritĂ consolare.
4. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente.
5. Lâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dallâarticolo 5. Lâallontanamento dal territorio italiano non può avere luogo fino alla pronuncia sullâistanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sullâistanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
(1) Comma modificato dallâarticolo 7, comma 1, lettera b), del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46.
Art. 18
Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dellâUnione europea
1. Le controversie aventi ad oggetto lâimpugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede lâautoritĂ che ha disposto lâespulsione.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso lâautenticazione della sottoscrizione e lâinoltro allâautoritĂ giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresĂŹ dinanzi allâautoritĂ consolare.
4. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nellâambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allâarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchĂŠ, ove necessario, da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dellâudienza, deve essere notificato a cura della cancelleria allâautoritĂ che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.
6. LâautoritĂ che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
9. Lâordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
Art. 19
Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale
[1. Le controversie aventi ad oggetto lâimpugnazione dei provvedimenti previsti dallâarticolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sullâimpugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui allâarticolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui allâarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro (1).
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso lâautenticazione della sottoscrizione e lâinoltro allâautoritĂ giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresĂŹ dinanzi allâautoritĂ consolare. Nei casi di cui allâarticolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui allâarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metĂ (2).
4. La proposizione del ricorso sospende lâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui allâarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dellâarticolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui allâarticolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni (3).
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), lâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dallâarticolo 5. Lâordinanza di cui allâarticolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dellâistanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando lâistanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo (4).
5-bis. La proposizione del ricorso o dellâistanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende lâefficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dellâarticolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni (5).
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dellâudienza sono notificati, a cura della cancelleria, allâinteressato e al Ministero dellâinterno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
7. Il Ministero dellâinterno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato lâatto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, lâarticolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato lâatto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dellâistruttoria e il giudice può procedere anche dâufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte dâAppello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte dâAppello (6).
9-bis. Lâordinanza di cui al comma 9, nonchĂŠ i provvedimenti di cui allâarticolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria (7).
10. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.] (8)
(1) Comma modificato dallâarticolo 27, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(2) Comma modificato dallâarticolo 27, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(3) Comma sostituito dallâarticolo 27, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(4) Comma modificato dallâarticolo 27, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(5) Comma inserito dallâarticolo 27, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(6) Comma sostituito dallâarticolo 27, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(7) Comma inserito dallâarticolo 27, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
(8) Articolo abrogato dallâarticolo 7, comma 1, lettera c), del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46.
Art. 19 bis
Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia (1)-bis
1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. Ă competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dellâUnione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 7, comma 1, lettera d), del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46.
Art. 19 ter
Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario1 -ter.
1. Le controversie di cui allâarticolo 3, comma 1, lettere d) e d -bis ), del decretolegge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione. 2. Ă competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dellâUnione europea del luogo in cui ha sede lâautoritĂ che ha adottato il provvedimento impugnato. 3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. 4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso lâautenticazione della sottoscrizione e lâinoltro alla autoritĂ giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresĂŹ dinanzi alla autoritĂ consolare. 5. Quando è presentata lâistanza di cui allâarticolo 5, lâordinanza è adottata entro 5 giorni.
6. Lâordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dellâordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilitĂ del ricorso, in data successiva alla comunicazione dellâordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sullâimpugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dellâarticolo 35 -bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
[1] Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 5, del D.L 4 ottobre 2018, n. 113, non ancora convertito in legge.
Art. 20
Dellâopposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchĂŠ agli altri provvedimenti dellâautoritĂ amministrativa in materia di diritto allâunitĂ familiare
1. Le controversie previste dallâarticolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dellâUnione europea, del luogo in cui ha sede lâautoritĂ che ha adottato il provvedimento impugnato (1).
3. Lâordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
(1) Comma modificato dallâarticolo 7, comma 1, lettera e), del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46.
Art. 21
Dellâopposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
1. Le controversie previste dallâarticolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dellâarticolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui allâarticolo 3, secondo comma, della medesima legge.
4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato a mezzo del servizio postale.
5. In deroga a quanto previsto dallâarticolo 5, il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta lâudienza di comparizione e dâufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.
6. Il tribunale può assumere informazioni e disporre lâassunzione di prove dâufficio.
7. Il procedimento è esente dal contributo unificato e la decisione non è soggetta a registrazione.
Art. 22
Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilitĂ , decadenza ed incompatibilitĂ nelle elezioni comunali, provinciali e regionali
1. Le controversie previste dallâarticolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dallâarticolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dallâarticolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dallâarticolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilitĂ deve essere proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
6. Lâordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perchĂŠ entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nellâalbo dellâente.
7. Contro lâordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dellâente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonchĂŠ dal prefetto quando ha promosso lâazione dâineleggibilitĂ .
8. Lâefficacia esecutiva dellâordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine di cui allâarticolo 702-quater decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dallâultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dellâordinanza nellâalbo dellâente.
10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa lâudienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metĂ .
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 23
Delle azioni in materia di eleggibilitĂ e incompatibilitĂ nelle elezioni per il Parlamento europeo
1. Le controversie previste dallâarticolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede lâufficio elettorale che ha proclamato lâelezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dellâarticolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
5. Lâordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dellâufficio elettorale nazionale, per lâesecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa lâudienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metĂ . La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per lâesecuzione al presidente dellâUfficio elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 24
Dellâimpugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
1. Le controversie previste dallâarticolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dellâarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando il ricorrente è lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda dâiscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso è proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dallâultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati per i cittadini residenti allâestero di cui allâarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
4. Il ricorso è notificato, col relativo decreto di fissazione dâudienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metĂ fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti allâestero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio è comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa, lâesecuzione e la notificazione agli interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 25
Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
1. Le controversie previste dallâarticolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
Art. 26
Dellâimpugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dellâarticolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è competente la corte di appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione piĂš vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dellâarticolo 360 del codice di procedura civile.
5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.
Art. 27
Dellâimpugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dellâOrdine dei giornalisti
1. Le controversie previste dallâarticolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dellâOrdine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, allâinizio dellâanno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dellâOrdine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dellâincarico, non possono essere nuovamente nominati.
4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero.
5. Lâordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
Art. 28
Delle controversie in materia di discriminazione
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui allâarticolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui allâarticolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui allâarticolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui allâarticolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui allâarticolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere lâesistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto lâonere di provare lâinsussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, allâassegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dellâazienda interessata.
5. Con lâordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dellâatto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito lâente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che lâatto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivitĂ del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della paritĂ di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dellâordinanza è data comunicazione nei casi previsti dallâarticolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dallâarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dallâarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dallâarticolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 29
Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilitĂ
1. Le controversie aventi ad oggetto lâopposizione alla stima di cui allâarticolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
3. Lâopposizione va proposta, a pena di inammissibilitĂ , entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se questâultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero.
4. Il ricorso è notificato allâautoritĂ espropriante, al promotore dellâespropriazione e, se del caso, al beneficiario dellâespropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero allâautoritĂ espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dellâespropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dellâopera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dellâindennitĂ .
Art. 30
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
1. Le controversie aventi ad oggetto lâattuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui allâarticolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. Ă competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.
CAPO IV
Capo IV
Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione
Art. 31
Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dellâarticolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Ă competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza lâattore.
3. Lâatto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dellâattore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontĂ , in caso di accoglimento della domanda, di costituire lâunione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina allâufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto allâestero, di iscrivere lâunione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale (1).
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina allâufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato lâatto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (2).
(1) Comma inserito dallâarticolo 7 del DLgs. 19 gennaio 2017, n. 5.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dellâattribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalitĂ da statuirsi dal legislatore.
Art. 32
Dellâopposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
1. Le controversie in materia di opposizione allâingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui allâarticolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. Ă competente il giudice del luogo in cui ha sede lâufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
3. Lâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dallâarticolo 5.
Art. 33
Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici
1. Lâappello contro le decisioni dei commissari regionali di cui allâarticolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è regolato dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni.
3. Lâappello è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. Lâappello contro decisioni preparatorie o interlocutorie può essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente allâimpugnazione di questa.
5. Lâatto di citazione è notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella causa.
7. La sentenza che definisce il giudizio è comunicata, a cura della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
CAPO V
Capo V
Disposizioni finali ed abrogazioni
Art. 34
Modificazioni e abrogazioni
(omissis)
Art. 35
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dallâattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con lâutilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 36
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






