Avvocati
Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578
(Gazz. Uff. 5 dicembre 1933, n. 281)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Nessuno può assumere il titolo, NĂŠ esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nellâalbo professionale.
Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dallâalbo per una causa che non sia di indegnitĂ .
La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca piĂš grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dellâart. 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dellâart. 348 dello stesso codice.
Art. 2
Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori .
Art. 3
Lâesercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con lâesercizio della professione di notaio, con lâesercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualitĂ di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.
Ă anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della banca dâItalia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del senato, della camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni.
Ă infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito anche se consistente nella prestazione dâopera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario .
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle universitĂ e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari del regno;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dellâente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nellâelenco speciale annesso allâalbo .
Art. 4
Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le corti dâappello, i tribunali e le preture del regno.
Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nellâalbo speciale di cui allâart. 33.
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e lâassistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei tribunali del distretto della corte dâappello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.
Nelle cause commerciali davanti al tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.
Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.
Art. 8
I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dallâart. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dellâordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti procuratori , dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso lâordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori dâufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero .
Ă condizione per lâesercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: âConsapevole dellâalta dignitĂ della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtĂ , onore e diligenza per i fini della giustiziaâ.
Art. 9
Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte dâappello, da comunicarsi in copia al direttorio del sindacato, il procuratore può, sotto la sua responsabilitĂ , procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nellâalbo in cui egli trovasi iscritto .
Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.
Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilitĂ , farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte dâappello e sezioni distaccate. Lâincarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.
Nei giudizi davanti alle preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore.
Art. 10
Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale al quale è assegnato, ma il presidente del tribunale, sentito il parere del direttorio del sindacato, può autorizzarlo a risiedere in unâaltra localitĂ del circondario, purchè egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.
Art. 11
Il procuratore non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.
Art. 12
Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignitĂ e con decoro, come si conviene allâaltezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nellâamministrazione della giustizia.
Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.
Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della corte dâappello o del tribunale con la formula seguente: âGiuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtĂ , onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della nazioneâ.
Art. 13
Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nellâart. 351, comma secondo, del codice di procedura penale.
Art. 14
I sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori , oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:
a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;
b) vigilano sul decoro dei professionisti;
c) vigilano sullâesercizio della pratica forense;
d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dallâart. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti ;
e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore , a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dallâesercizio professionale;
f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dellâesercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso sindacato, la conciliazione è promossa da quello dei sindacati che ne sia stato per primo richiesto.
Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dellâart. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dellâart. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, nominati dal ministro delle corporazioni di concerto con il ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del tribunale. Il comitato è composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento.
Art. 15
Lâalta vigilanza sullâesercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali.
Titolo II
DEGLI ALBI PROFESSIONALI E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI
Art. 16
Per ogni tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori . La data dellâiscrizione stabilisce la anzianitĂ per ciascun professionista.
Nellâalbo è indicato lâindirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dellâarticolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
Il direttorio del sindacato fascista degli avvocati e procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta lâiscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti .
Ă iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possano formarne oggetto .
A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dellâOrdine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per lâuso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.
Il direttorio del sindacato, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dellâart. 8, sono ammessi allâesercizio del patrocinio davanti alle preture.
Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle preture del distretto della corte dâappello ed è affisso nelle sale di udienza delle preture medesime.
Art. 17
Per lâiscrizione nellâalbo dei procuratori è necessario :
1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente allâItalia;
2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università del regno;
5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della corte dâappello o del tribunale almeno per due anni consecutivi , posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dellâart. 101; ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dellâart. 8;
6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nellâesame preveduto nellâart. 20;
7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo lâiscrizione è domandata;
8° essere iscritto al partito nazionale fascista. Tale requisito non è richiesto per coloro che alla data dellâentrata in vigore della presente legge si trovino iscritti negli albi professionali.
Per lâiscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).
Non possono conseguire lâiscrizione nellâalbo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dellâart. 42, darebbero luogo alla radiazione dallâalbo, e coloro che abbiano svolto una pubblica attivitĂ contraria agli interessi della nazione.
Art. 18
Nellâadempimento della pratica di cui allâarticolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore , per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso unâuniversitĂ del regno, nei quali siano effettuati allâuopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del ministro di grazia e giustizia.
Ă equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dellâordine giudiziario, militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vice-pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa avvocatura dello Stato, nonchĂŠ il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dellâamministrazione civile dellâinterno, con grado non inferiore a quello di consigliere.
Art. 19
Nel mese di ottobre di ogni anno i direttorii dei sindacati degli avvocati e dei procuratori , ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nellâanno seguente negli albi dei procuratori .
Il ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del direttorio del sindacato nazionale, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nellâanno seguente negli albi dei tribunali compresi in ciascun distretto di corte dâappello e la loro ripartizione nei singoli albi.
Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni i cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.
Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre .
Art. 20
Lâesame di concorso per la professione di procuratore è prevalentemente pratico, ed è scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.
Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, unâaltra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.
La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, lâamministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.
Art. 21
Il ministro per la grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le corti dâappello.
Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla commissione esaminatrice la quale è nominata dal ministro per la grazia e giustizia e si compone di:
sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al 4° , che la presiede, e cinque di grado non inferiore al 6° ;
tre professori di materie giuridiche presso una universitĂ del regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un istituto superiore, di ruolo od incaricati;
sei avvocati designati dal sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori .
Possono essere chiamati a far parte della commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.
I membri supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
Ă in facoltĂ del presidente di suddividere la commissione in tre sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato piĂš elevato in grado o di maggiore anzianitĂ e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della commissione ripartisce fra le tre sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione stessa per lâespletamento delle prove scritte ed orali.
Art. 22
1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni allâAlbo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso unâuniversitĂ della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dellâAmministrazione, appartenente allâarea C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dellâordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dellâordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dellâordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dellâordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive allâincarico ricoperto. I magistrati sono nominati nellâambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unitĂ presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dellâespletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicitĂ e rigore metodologico dellâesposizione;
b) dimostrazione della concreta capacitĂ di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacitĂ di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietĂ ;
e) relativamente allâatto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolaritĂ formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dellâAmministrazione in sede di contenzioso.
Art. 23
Art. 24
Lâiscrizione nellâalbo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al direttorio del sindacato degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dellâarticolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.
Il direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilitĂ , ordina lâiscrizione.
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilitĂ o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito lâaspirante nelle sue giustificazioni.
Il direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande .
La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni allâinteressato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresĂŹ i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la corte dâappello. Questâultimo e lâinteressato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo .
Qualora il direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, alla commissione centrale, la quale decide sul merito delle iscrizioni.
I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dellâart. 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda, ancorchè abbiano giĂ ottenuto lâiscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di piĂš aspiranti la scelta è determinata dalla graduatoria del concorso.
Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del direttorio di ciascun sindacato, mediante avviso da affiggersi nei locali del sindacato medesimo aperti al pubblico.
Le domande degli aspiranti, corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti per lâiscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dallâaffissione dellâavviso.
Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma settimo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dellâart. 31.
Art. 25
Art. 26
Hanno diritto di essere iscritti nellâalbo dei procuratori presso il tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purchè siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3) e 4) dellâart. 17:
a) coloro che siano iscritti nellâalbo degli avvocati;
b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dellâordine giudiziario, militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato oppure avvocati dellâavvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello stato, ovvero aggiunti di procura dellâavvocatura stessa;
c) i professori di ruolo delle universitĂ del regno o degli istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni dâinsegnamento;
d) coloro che, avendo conseguito lâabilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato lâincarico dellâinsegnamento di materia attinente allâesercizio professionale ;
e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice-pretori onorari e per i quali i capi della corte dâappello attestino che hanno dimostrato particolare capacitĂ e cultura nellâesercizio delle funzioni .
Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazioni di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite nellâart. 31.
Coloro che siano stati magistrati dellâordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti lâautoritĂ giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime.
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Hanno diritto di essere iscritti nellâalbo degli avvocati presso il tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purchè siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dellâart. 17:
a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dellâordine giudiziario, militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dellâavvocatura dello Stato, e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa avvocatura dello Stato;
b) coloro che sono contemplati nelle lettere b) e c) dellâart. 34, indipendentemente dallâanzianitĂ nel grado o nellâufficio ivi indicati;
c) gli ex-prefetti del regno con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dellâamministrazione dellâinterno ;
d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle universitĂ del regno e degli istituti superiori ad esse parificati, dopo tre anni di insegnamento;
e) coloro che, avendo conseguito lâabilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e lâincarico debbono riguardare materia attinente allâesercizio professionale ;
f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice-pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della corte dâappello nei sensi di cui allâart. 26, lettera e) .
Art. 31
La domanda per lâiscrizione nellâalbo degli avvocati è rivolta al direttorio del sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.
Il direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilitĂ ordina lâiscrizione.
Il rigetto della domanda per motivi dâincompatibilitĂ o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
Il direttorio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.
La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni allâinteressato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresĂŹ i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la corte dâappello. Questâultimo e lâinteressato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo .
Qualora il direttorio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel quarto comma del presente articolo, lâinteressato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso alla commissione centrale, la quale decide sul merito dellâiscrizione.
Art. 32
Art. 33
Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nellâart. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori .
Gli avvocati che aspirano allâiscrizione nellâalbo speciale devono farne domanda allo stesso direttorio e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle corti di appello ed ai tribunali.
Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex prefetti del regno e ad un anno solo per gli ex prefetti che abbiano cinque anni di grado.
Non può essere iscritto, NĂŠ rimanere nellâalbo speciale chi non è iscritto nellâalbo di un tribunale.
Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, lâavvocato ha facoltĂ di rimanere iscritto nel solo albo speciale .
Il direttorio del sindacato nazionale procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dellâalbo speciale.
Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dellâart. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dellâart. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dellâalbo speciale sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal ministro delle corporazioni di concerto con il ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale.
Art. 34
Possono essere iscritti nellâalbo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorchè non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nellâarticolo precedente:
a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle universitĂ del regno e degli istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni di insegnamento ;
b) coloro che siano stati magistrati dellâordine giudiziario militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di corte dâappello o altro equiparato;
c) coloro che abbiano tenuto lâufficio di avvocato generale, vice-avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice-avvocato nellâavvocatura dello Stato o di ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato.
d) coloro che, avendo conseguito lâabilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico dâinsegnamento. La libera docenza e lâincarico debbono riguardare materia attinente allâesercizio professionale .
Coloro che non abbiano raggiunto, nellâinsegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per lâiscrizione nellâalbo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.
Art. 35
Le deliberazioni del direttorio del sindacato nazionale in materia di iscrizione nellâalbo speciale e di cancellazione dallâalbo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al pubblico ministero presso la corte di cassazione, i quali possono ricorrere alla commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dellâinteressato avverso il provvedimento di cancellazione.
Art. 36
Il ministro per la grazia e giustizia esercita lâalta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore ed ha facoltĂ di annullarli quando siano avvenute irregolaritĂ . Egli può intervenire in seno alle commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami.
Titolo III
DELLA CANCELLAZIONE DEGLI ALBI
Art. 37
La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori è pronunciata dal direttorio del sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
1° nei casi dâincompatibilitĂ ;
2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dellâart. 17, salvi i casi di radiazione;
3° quando il procuratore non osservi lâobbligo della residenza;
4° quando lâavvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui è iscritto;
5° quando lâiscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo peraltro il disposto dellâart. 12, comma secondo;
6° quando lâiscritto rinunci allâiscrizione.
La cancellazione, tranne nel caso indicato nel n. 6°, non può essere pronunciata se non dopo avere sentito lâinteressato nelle sue giustificazioni.
Le deliberazioni del direttorio in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, allâinteressato ed al pubblico ministero presso la corte dâappello ed il tribunale.
Lâinteressato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il ricorso proposto dallâinteressato ha effetto sospensivo.
Lâavvocato e il procuratore cancellati dallâalbo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e lâeffettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dellâart. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dellâart. 31.
Le reiscrizioni nellâalbo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nellâanno, per concorso; NĂŠ di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per lâanno seguente.
Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
Lâavvocato riammesso nellâalbo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nellâalbo speciale di cui allâart. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dallâalbo del tribunale al quale era assegnato.
Titolo IV
DELLA DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATOR I
Art. 38
Salvo quanto è stabilito negli articoli 130,131 e 132 del codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nellâesercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignitĂ e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.
La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al direttorio del sindacato che ha la custodia dellâalbo in cui il professionista è iscritto, quanto al direttorio del sindacato nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede; ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il direttorio del sindacato che ha la custodia dellâalbo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dellâaltro direttorio .
Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la corte dâappello o il tribunale, ovvero su ricorso dellâinteressato .
Il potere disciplinare in confronto degli avvocati e dei procuratori che siano membri del direttorio di un sindacato locale spetta al direttorio del sindacato nazionale.
Nel caso preveduto nellâart. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al direttorio del sindacato nazionale, sono esercitate dal comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto.
Art. 39
I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare, tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attivitĂ contraria agli interessi della nazione.
Art. 40
Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
1° lâavvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nellâesortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dellâordine;
2° la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
3° la sospensione dallâesercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nellâart. 43;
4° la cancellazione dallâalbo ;
5° la radiazione dellâalbo .
Art. 41
La radiazione è pronunciata contro lâavvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignitĂ della classe forense.
Art. 42
Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:
a) lâinterdizione perpetua dai pubblici uffici o dallâesercizio della professione di avvocato o di procuratore ;
b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.
Importano di diritto la cancellazione dagli albi:
a) lâinterdizione temporanea dai pubblici uffici o dallâesercizio della professione di avvocato o di procuratore ;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nellâart. 222, comma secondo, del codice penale;
c) lâassegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.
I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dellâordine, sentito il professionista.
Art. 43
Oltre i casi di sospensione dallâesercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dallâesercizio della professione:
a) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nellâarticolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, lâapplicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nellâart. 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1°, 2° e 3°;
b) lâapplicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale;
La sospensione è dichiarata dal Consiglio dellâordine, sentito il professionista.
Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dellâavvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle piĂš gravi sanzioni.
Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nellâart. 40, n. 3.
Art. 44
Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, lâavvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dellâart. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dellâimputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchĂŠ il fatto non sussiste o perchĂŠ lâimputato non lo ha commesso.
Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui allâarticolo precedente, lâavvocato o il procuratore contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per lâapplicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dellâammonizione.
Le autoritĂ giudiziarie e le altre autoritĂ competenti danno immediatamente avviso al pubblico ministero presso il tribunale ed al direttorio del sindacato che ha la custodia dellâalbo , in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite lâapertura del procedimento disciplinare o lâapplicazione della sospensione cautelare .
Se il direttorio del sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero presso il tribunale con rapporto motivato .
Art. 45
Fermo il disposto dellâart. 42, comma terzo, e dellâart. 43, comma secondo, il direttorio del sindacato non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che lâincolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con lâassegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.
Art. 46
I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i sindacati degli avvocati e procuratori del regno ed alle autoritĂ giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.
La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dallâalbo dellâaltra professione.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dallâesercizio di una delle due professioni.
Art. 47
Il professionista radiato dallâalbo può esservi reiscritto purchĂŠ siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni e sulla domanda di reiscrizione è competente a decidere il direttorio del sindacato nazionale fascista della categoria se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dellâopera di avvocato o di procuratore , ovvero per delitto contro la pubblica amministrazione, contro lâamministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio .
Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerĂ , nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione .
Sullâistanza di riammissione provvede il direttorio che tiene lâalbo per il quale è domandata la reiscrizione. Si applicano le disposizioni dellâart. 31.
Art. 48
Per lâistruttoria nei procedimenti disciplinari il direttorio del sindacato ha facoltĂ di sentire testimoni.
In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del codice di procedura penale.
Art. 49
I componenti del direttorio nazionale e quelli del direttorio di un sindacato locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nellâart. 116 del codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.
Quando per la ricusazione di piĂš componenti del direttorio del sindacato nazionale o di quello di un sindacato locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta rispettivamente alla commissione centrale o al direttorio del sindacato nazionale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questa sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.
Spetta altresĂŹ allo stesso direttorio del sindacato nazionale di pronunciarsi sui conflitti di competenza fra i sindacati locali per quanto concerne lâesercizio del potere disciplinare.
Art. 50
Le decisioni del direttorio del sindacato nazionale e dei direttorii dei sindacati locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni allâinteressato ed al pubblico ministero presso il tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare .
Il pubblico ministero presso il tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al pubblico ministero presso la corte dâappello. Questâultimo e lâinteressato possono, entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre ricorso al consiglio superiore forense .
Nel termine di quindici giorni dalla notificazione lâinteressato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso alla commissione centrale.
Nel caso che abbia ricorso soltanto il professionista, il pubblico ministero può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
Per effetto del ricorso incidentale la commissione centrale può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare piÚ grave, per specie e durata, di quella inflitta dal direttorio del sindacato.
Il ricorso incidentale mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia del professionista al proprio ricorso.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che lâhanno proposto.
Art. 51
Lâazione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Titolo V
DEL CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE â DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI AVVOCATI ED I PROCURATORI
Art. 52
Presso il ministero di grazia e giustizia è costituito il consiglio superiore forense .
Essa è composta di quindici avvocati iscritti nellâalbo speciale di cui allâart. 33, ed è nominata con decreto reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, in seguito a designazioni in numero doppio fatte dal direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori . Con lo stesso decreto reale sono nominati il presidente, il vice-presidente e il segretario fra i componenti della commissione .
I componenti della commissione centrale rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Il ministro di grazia e giustizia provvede al personale occorrente per la segreteria della commissione centrale e ad ogni altra necessitĂ per il funzionamento di essa.
Art. 53
Con regio decreto, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, può essere revocata la nomina di uno o piÚ dei componenti della commissione centrale, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignità della classe.
Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati dallâalbo o revocati si provvede con regio decreto, osservate le disposizioni dellâarticolo precedente, comma secondo.
Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito.
Art. 54
La commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori :
1° pronuncia sui ricorsi ad essa proposti a norma di questa legge;
2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri e dei membri del direttorio del sindacato nazionale.
Art. 55
Alle decisioni della commissione centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindacato nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualitĂ di segretario o di membro del direttorio del sindacato medesimo.
Nello stesso modo non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro provvedimenti del direttorio di un sindacato locale coloro che abbiano la qualitĂ di segretario o di membro del direttorio dello stesso sindacato.
Art. 56
Le decisioni della commissione centrale sono notificate, entro trenta giorni, allâinteressato ed al pubblico ministero presso la corte di appello ed il tribunale della circoscrizione alla quale lâinteressato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al direttorio del sindacato della circoscrizione stessa ed al direttorio del sindacato nazionale.
Nei casi preveduti negli articoli 35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli interessati ed al pubblico ministero presso la corte di cassazione.
Gli interessati ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni della commissione centrale alle sezioni unite della corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia lâesecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente .
Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni .
Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto alla commissione centrale, la quale deve conformarsi alla decisione della corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
Titolo VI
DEGLI ONORARI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE
Art. 57
Il Consiglio dellâordine degli avvocati e dei procuratori stabilisce ogni due anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennitĂ dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.
Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere, per quelle dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale forense .
Art. 58
I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dellâautoritĂ chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi.
Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.
Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dellâentitĂ dellâaffare.
Art. 59
La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.
A tal fine ciascun procuratore è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dellâonorario dellâavvocato, secondo le norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.
Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonchĂŠ delle competenze di procuratore e dellâonorario di avvocato in base agli atti della causa.
I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dellâerario dello Stato di una somma da euro 0,10 (lire 200) a euro 0,26 (lire 500).
Per quanto riguarda lâonorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, allâatto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dallâassegnazione della causa a sentenza, il parere del direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori .
Art. 60
La liquidazione degli onorari è fatta dallâautoritĂ giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dellâart. 57, tenuto conto della gravitĂ e del numero delle questioni trattate.
Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e allâimportanza della contestazione.
Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione.
LâautoritĂ giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dellâart. 58.
Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialitĂ delle controversie, quando il pregio intrinseco dellâopera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua facoltĂ , quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire lâonorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata.
Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.
Art. 61
Lâonorario dellâavvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui allâart. 57, tenuto conto della gravitĂ e del numero delle questioni trattate.
Tale onorario, in relazione alla specialitĂ della controversia o al pregio o al risultato dellâopera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese.
Fermo il disposto degli articoli 4 e 7 del regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, sul procedimento dâingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche allâautoritĂ giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito lâalbo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore .
Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto .
Art. 62
Quando piĂš avvocati abbiano prestato simultaneamente lâopera loro nellâinteresse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di questâultima al proprio onorario, salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.
La stessa norma si applica nei giudizi penali.
Art. 63
Ai procuratori che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero allâavvocato.
Art. 64
Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla tabella unite al regio decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni.
Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del sindacato nazionale.
Art. 65
Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.
Il presidente del tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere lâobbligazione nel termine che allâuopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltĂ di proporre opposizione davanti al tribunale.
Lâopposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.
Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.
Art. 66
Gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.
Sul reclamo dellâinteressato il direttorio del sindacato ordina allâavvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.
Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.
Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il direttorio del sindacato abbia proceduto allâaccertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.
Nei casi di urgenza il segretario del sindacato può adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi dellâavvocato o del procuratore con quelli del cliente.
Le modalitĂ per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dellâart. 101.
Art. 67
Nel termine di tre anni dalla morte dellâavvocato o del procuratore i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.
Art. 68
Quando un giudizio è definitivo con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.
Titolo VII
DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI EX-COMBATTENTI E DEI BENEMERITI DELLA CAUSA NAZIONALE
Art. 69
Il periodo di pratica occorrente per lâammissione agli esami è ridotto a tre mesi per gli ex-combattenti che siano stati iscritti per la pratica stessa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tale periodo è ridotto ad un anno per gli ex-combattenti che si iscrivano per la pratica a decorrere dalla data predetta.
Art. 70
Gli ex-combattenti i quali abbiano conseguito o conseguano lâidoneitĂ nellâesame di procuratore possono essere iscritti nellâalbo senza limitazione di numero .
Art. 71
I procuratori laureati in giurisprudenza ex-combattenti possono essere iscritti nellâalbo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale, ovvero essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore .
I procuratori ex-combattenti iscritti nellâalbo prima dellâentrata in vigore della legge 22 dicembre 1932, n. 1674, possono essere iscritti nellâalbo degli avvocati dopo tre anni di esercizio professionale.
Art. 72
Gli avvocati ex-combattenti possono essere iscritti nellâalbo speciale preveduto nellâart. 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.
Questo termine è ridotto a tre anni a favore degli ex-combattenti iscritti nellâalbo degli avvocati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 73
Per gli effetti del presente decreto sono considerati ex-combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto lâinvaliditĂ in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza, e tutti coloro che, per un anno almeno durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dellâart. 41 comma secondo, del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, , e dellâart. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nellâart. 6 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.
Art. 74
Per gli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex-combattenti i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale, coloro che parteciparono alla marcia su Roma, gli iscritti al partito nazionale fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiumane.
Il possesso dei requisiti necessari per lâequiparazione di cui al precedente comma deve essere provato:
a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale mediante il libretto di pensione privilegiata di guerra;
b) dai feriti per la causa nazionale mediante il brevetto di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista rilasciato dal comando generale della M.V.S.N.;
c) da coloro che parteciparono alla marcia su Roma mediante il brevetto rilasciato dal direttorio nazionale del partito nazionale fascista;
d) dagli iscritti al partito nazionale fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, mediante attestazione del segretario della federazione dei fasci di combattimento della provincia in cui risiede lâiscritto, ratificata dal direttorio nazionale e contenente lâindicazione dellâanno, del mese e del giorno dellâiscrizione;
e) da coloro che militarono nelle legioni fiumane mediante il foglio di congedo relativo a tale qualitĂ od altro documento equipollente rilasciato dalle autoritĂ del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio od i fogli matricolari, nei quali siano state riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane ovvero anche mediante attestazione del comando del distretto militare a cui lâinteressato appartiene, rilasciato in base agli anzidetti stati di servizio e fogli matricolari.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI PER I TERRITORI ANNESSI AL REGNO E PER LE ISOLE ITALIANE DELLâEGEO
Art. 75
Nei procedimenti che, a norma del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sulla unificazione legislativa, siano tuttora regolati dalle leggi di procedura civile, contenziosa e non contenziosa, vigenti prima dellâunificazione medesima nei territori annessi al regno in virtĂš delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, lâavvocato iscritto in uno degli albi dei territori stessi può esercitare il ministero di rappresentanza e di difesa della parte, senza che occorra lâassistenza di un procuratore .
Art. 76
Nei procedimenti indicati nellâarticolo precedente il procuratore è ammesso a rappresentare le parti davanti alla corte dâappello ed ai tribunali del distretto in tutti i casi nei quali il ministero di avvocato non è assolutamente obbligatorio a termini del paragrafo 27 della legge 1° agosto 1895, B.L.I., n. 113, nonchĂŠ davanti alle preture nei casi preveduti dal paragrafo 29, comma primo, ultima parte, della legge medesima.
I procuratori possono rappresentare le parti anche nei giudizi arbitramentali di borsa.
Essi sono dispensati dallâobbligo di farsi rappresentare da un avvocato nellâipotesi preveduta nel paragrafo 28, comma primo, della legge predetta.
Art. 77
Nei procedimenti indicati nellâart. 75 rimane ferma la facoltĂ di sostituzione riconosciuta allâavvocato dalle leggi che erano in vigore nei territori annessi prima dellâunificazione legislativa.
Tuttavia lâavvocato può farsi sostituire soltanto da un altro avvocato o da un procuratore .
Art. 78
Per gli atti processuali regolati dalle leggi che vigevano nei territori annessi prima dellâunificazione legislativa, anche se compiuti da un procuratore , rimangono ferme le disposizioni delle stesse leggi, relative alla determinazione e alla liquidazione degli onorari e al rimborso delle spese, nonchĂŠ le tariffe ivi in vigore anteriormente allâunificazione anzidetta.
Art. 79
Alla laurea in giurisprudenza conseguita o confermata in una universitĂ del regno è equiparata, agli effetti del presente decreto, la laurea in giurisprudenza conseguita in una universitĂ della cessata monarchia austro-ungarica entro lâanno 1922.
Art. 80
La pratica forense e giudiziaria compiuta secondo le norme che vigevano nei territori annessi prima del 12 ottobre 1926 è valida per gli effetti del presente decreto.
Art. 81
Coloro che al 12 ottobre 1926 erano ammessi alla pratica forense e giudiziaria come candidati avvocati possono essere iscritti nellâalbo dei procuratori senza limitazione di numero, purchè abbiano conseguito lâidoneitĂ nellâesame per lâabilitazione allâesercizio della professione di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.
Art. 82
Hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dellâart. 17, coloro i quali, residenti al 12 ottobre 1926 nel territorio della Dalmazia non appartenente al regno dâItalia, hanno acquistato la cittadinanza italiana in seguito ad opzione o ad elezione, a norma dei trattati di pace, e, secondo le disposizioni vigenti prima della data anzidetta nei territori annessi, potevano conseguire, trasferendo ivi la propria residenza, lâiscrizione in un albo di avvocati nei territori medesimi.
Art. 83
I magistrati dellâordine giudiziario in servizio al 9 aprile 1926, i quali, provenienti dai ruoli della cessata monarchia austro-ungarica oppure originari dei territori annessi, siano sprovvisti della laurea in giurisprudenza, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purchè siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.
Art. 84
Rimane ferma per i difensori penali la disposizione dellâart. 1 del regio decreto 29 giugno 1922, n. 960.
I difensori penali, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dieci anni di esercizio professionale, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dellâart. 17.
Art. 85
Coloro che, essendo candidati avvocati, avevano compiuto un biennio di pratica entro il 9 aprile 1926 ed abbiano conseguito lâidoneitĂ nellâesame di procuratore entro il 12 ottobre 1928, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino iscritti nellâalbo dei procuratori , possono patrocinare in materia penale davanti a tutti i tribunali e le corti dâappello e di assise del regno per il tempo che ancora occorresse ad integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per lâiscrizione nellâalbo degli avvocati.
Art. 86
Gli avvocati che si trovavano iscritti negli albi dei territori annessi al 12 ottobre 1926 possono ottenere lâiscrizione nellâalbo speciale preveduto nellâart. 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.
Art. 87
Lâacquisto di una cittadinanza straniera, a termini dei trattati e delle convenzioni internazionali in vigore, in seguito ad opzione o a mancato esercizio del diritto di opzione per quella italiana, oppure il rifiuto dellâautoritĂ di riconoscere la cittadinanza italiana, o anche la perdita di questa dopo che sia stata acquistata, producono di diritto la cancellazione dallâalbo nei riguardi di coloro che, quali pertinenti ad uno dei comuni dei territori annessi, hanno ottenuto lâiscrizione in un albo di avvocati o di procuratori .
Art. 88
Agli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex-combattenti coloro che durante la guerra 1915-1918, essendo sudditi della cessata monarchia austro-ungarica, hanno prestato servizio militare come volontari nel regio esercito italiano o nella regia marina italiana.
Quelli tra essi che allâatto dellâarruolamento erano praticanti avvocati ed avevano compiuto sei anni di pratica, di cui uno almeno di pratica giudiziaria, hanno diritto di essere iscritti in un albo di avvocati, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dellâart. 17.
Art. 89
Per gli effetti del presente decreto lâesercizio del patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dellâEgeo, in conformitĂ alle norme ivi vigenti, può, col parere favorevole del governatore, essere considerato come pratica forense.
Art. 90
Lâavvocato o il procuratore iscritto in un albo del regno il quale sia ammesso ad esercitare ed eserciti effettivamente il patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dellâEgeo, secondo le norme ivi vigenti, può mantenere lâiscrizione nellâalbo stesso ma non può esercitare contemporaneamente la professione nel regno.
In tal caso lâesercizio professionale compiuto nelle isole italiane dellâEgeo si considera come avvenuto nel regno.
Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano da oltre tre anni il patrocinio forense presso le magistrature delle isole italiane dellâEgeo hanno diritto allâiscrizione in un albo di avvocati nel regno purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dellâart. 17.
Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 91
Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale.
Art. 92
à data facoltà ai direttorii dei sindacati di stabilire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni degli onorari di avvocato e per il rilascio dei certificati e delle copie degli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari. Il provento di queste tasse è attribuito ai sindacati.
Le deliberazioni riguardanti le tasse prevedute nel precedente comma devono essere approvate dal primo presidente della corte dâappello, previo parere del direttorio del sindacato nazionale, e, dopo lâapprovazione, sono comunicate, a cura del sindacato, ai ministri di grazia e giustizia e delle corporazioni. Quelle del direttorio del sindacato nazionale devono essere approvate dal ministro di grazia e giustizia, e sono comunicate, a cura dello stesso sindacato, al ministro delle corporazioni.
Non può essere imposta alcuna tassa relativamente alla iscrizione negli albi professionali e nei registri dei praticanti.
Art. 93
I candidati agli esami di procuratore che ottengano lâidoneitĂ e abbiano diritto alla iscrizione nellâalbo senza limitazione di numero non sono compresi nelle graduatorie da formarsi a norma dellâart. 23. Essi sono inclusi in un elenco a parte, che è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal segretario.
Per le iscrizioni nellâalbo dei procuratori senza limitazione di numero sono applicabili le disposizioni dellâart. 31.
Art. 94
Salvo quanto è disposto nellâart. 16, comma secondo, conservano lâiscrizione negli albi gli avvocati e i procuratori che la conseguirono in conformitĂ alle disposizioni anteriori alla legge 25 marzo 1926, n. 453.
LâincompatibilitĂ preveduta nellâart. 3, comma secondo, non si applica agli impiegati degli uffici della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del senato e della camera dei deputati, iscritti negli albi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453.
Art. 95
Gli avvocati iscritti nellâalbo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, conservano, ancorchè non iscritti nellâalbo speciale di cui allâart. 33, la facoltĂ di patrocinare dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche, alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare ed alla commissione centrale per le imposte dirette. Eguale facoltà è riconosciuta ai procuratori iscritti nellâalbo prima della data predetta.
Per gli avvocati indicati nel precedente comma il periodo di esercizio professionale ai fini dellâiscrizione nellâalbo speciale è stabilito in cinque anni.
Art. 96
I procuratori iscritti nellâalbo prima della data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza anteriormente al 1° gennaio 1930, conservano la facoltĂ di patrocinare in materia penale davanti a tutti i tribunali e le corti dâappello e di assise del regno per il tempo che occorresse ad integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per lâiscrizione nellâalbo degli avvocati.
La facoltĂ di patrocinare in materia penale dinanzi alle corti dâappello e di assise del regno, accordata ai procuratori di cui allâart. 68 della legge 25 marzo 1926-IV, n. 453, cessa con lâentrata in vigore della presente legge .
Art. 97
Il periodo di pratica compiuto anteriormente alla data dâentrata in vigore del presente decreto è calcolato ai fini dellâadempimento della pratica prescritta dal decreto medesimo.
Coloro che erano iscritti per la pratica di procuratore o lâavevano compiuta prima della data dellâentrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, hanno diritto allâiscrizione nellâalbo dei procuratori senza limitazione di numero purchè abbiano conseguito lâidoneitĂ nellâesame di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.
Coloro che siano stati iscritti per la pratica di avvocato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi allâesame di concorso di procuratore ed a quello di avvocato rispettivamente dopo due o quattro anni di pratica. A tal fine coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano compiuto il periodo richiesto possono continuare nella pratica di avvocato secondo le norme giĂ in vigore.
Lâammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentito fino al 31 dicembre 1942 .
Per gli effetti dellâiscrizione nellâalbo degli avvocati è valido lâesame di avvocato sostenuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia stata conseguita lâidoneitĂ .
Art. 98
I seminari ed altri istituti costituiti presso unâuniversitĂ del regno che siano stati giĂ riconosciuti agli effetti della pratica di avvocato sono senzâaltro autorizzati ad istituire speciali corsi per la pratica di procuratore ai sensi dellâart. 18, comma primo.
Art. 99
Gli esami di procuratore per lâanno 1934 che non siano stati indetti alla data di pubblicazione del presente decreto saranno banditi entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Per i detti esami il ministro di grazia e giustizia ha facoltĂ di prescindere dalle indicazioni e dai pareri preveduti nellâart. 19.
La trattazione degli affari non ancora definiti dalle commissioni reali e dal consiglio superiore forense alla data di entrata in vigore del presente decreto è proseguita rispettivamente dai direttorii dei competenti sindacati o dalla commissione centrale.
La medesima disposizione si applica riguardo agli affari dei commissari straordinari di cui allâart. 3 del regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580.
I poteri degli stessi commissari straordinari, qualora vengano a scadere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino alla data medesima.
Con la stessa data i beni spettanti alle commissioni reali sono devoluti di diritto ai sindacati degli avvocati e procuratori delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano alle commissioni stesse nei diritti ed obblighi che queste abbiano a tale data.
A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto le commissioni reali non possono assumere nuove obbligazioni se non previa autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.
Art. 100
Le norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato, attualmente vigenti, avranno efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile.
Art. 101
Il presente decreto entrerĂ in vigore il 1° febbraio 1934, salvo le disposizioni dei commi seguenti, dellâart. 98 e dei commi primo, quarto e sesto dellâart. 99, la cui entrata in vigore avrĂ luogo con la pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale del regno.
Con successivi regi decreti, sentito il consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme relative al funzionamento dei direttorii dei sindacati degli avvocati e procuratori per lâesercizio delle attribuzioni della tenuta degli albi professionali e della disciplina degli iscritti, e quelle relative ai procedimenti davanti alla commissione centrale per gli avvocati e procuratori , nonchĂŠ tutte le altre disposizioni che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.
Le disposizioni approvate con regio decreto 26 agosto 1926, n. 1683, continueranno ad avere applicazione in quanto compatibili con quelle del presente decreto e con le altre che saranno emanate a termini del comma precedente.
Questo decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge, e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.






